Inammissibile in Cassazione la ricostruzione alternativa del fatto (Cass. civ. Sez. III n. 25550 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è inammissibile il motivo con cui la parte ricorrente proponga una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale, pur se corredato dagli atti processuali sui quali fonda la diversa interpretazione, essendo precluso al giudice un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme. L’anomalia motivazionale denunciabile per art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è soltanto quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza stessa della motivazione, comportando mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Il requisito del minimo costituzionale è soddisfatto quando le argomentazioni del giudice del gravame rendano percepibile il percorso logico seguito.
Il Fatto
Un erede agiva in giudizio contro una società di servizi agricoli per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata percezione di contributi comunitari. La società, incaricata di trasmettere la domanda di erogazione per conto del beneficiario deceduto, l’aveva inoltrata priva della sottoscrizione del richiedente. Il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda e la Corte d’Appello di Bari rigettava il gravame, ritenendo che la domanda fosse priva dei requisiti di riferibilità all’assunto richiedente.
La società ricorreva quindi per cassazione con tre motivi, sostenendo in particolare che la sottoscrizione non costituisse requisito necessario e che l’attore avrebbe dovuto proporre opposizione avverso il provvedimento di revoca dei contributi. L’erede resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto dirimente, alla luce del sistema della ragione più liquida, il terzo motivo, con cui la ricorrente censurava la decisione territoriale per irriducibile illogicità e insufficiente motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Si contestava che il giudice d’appello avesse considerato il danno economico come pacificamente conseguito senza offrirne una giustificazione logica, trascurando l’inadempimento dell’erede all’obbligo di comunicare alla mandataria l’avvenuto decesso del mandante originario.
Il motivo è stato giudicato in parte inammissibile e in parte infondato. Sotto il primo profilo, la Corte ha osservato che la ricorrente intendeva sottoporre al giudice di legittimità l’esame delle reciproche condotte delle parti, come se fosse ammissibile un vaglio di merito volto a ricostruire l’origine del danno. In sede di sindacato di legittimità è inammissibile il motivo con cui si sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove siano allegati gli atti processuali sui quali fonda la diversa interpretazione, essendo precluso un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.
Sotto il profilo della completezza motivazionale, il rilievo è stato rigettato. Le argomentazioni del giudice del gravame soddisfano ictu oculi il requisito del minimo costituzionale, come indicato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014 e Sezioni Unite n. 22232/2016. L’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, comportando la mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile: evenienze nella specie con evidenza non ricorrenti.
Il mancato accoglimento di tale motivo ha logicamente assorbito l’esame degli altri due e il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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