Inutilizzabilità documenti non esibiti e onere allegazione in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 16294 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 32, ultimo comma, d.P.R. n. 600/1973 consente al contribuente di depositare in sede contenziosa, in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, i documenti non esibiti in risposta agli inviti dell’Ufficio, dichiarando di non avervi potuto adempiere per causa a lui non imputabile. L’accertamento della regolare notifica dell’invito esclude il presupposto della causa non imputabile e rende operanti le cause di inutilizzabilità delle notizie e della documentazione prodotte solo nel processo. Il giudice tributario, che abbia motivato in modo stringato ma sufficiente sul punto, non incorre nel vizio di omesso esame. Il ricorrente in Cassazione che non si confronti con la ratio decidendi e non specifichi il contenuto delle allegazioni ritenute pretermesse viola la regola di necessaria specificità del ricorso.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate, non riscontrata la richiesta di esibizione di documentazione contabile e fiscale per l’anno 2011, notificava al contribuente, esercente attività di lavoro autonomo, avviso di accertamento per l’anno 2011: recuperava a tassazione l’intera somma dedotta a titolo di spese, in quanto non documentata, a titolo di IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla CTP di Cosenza, deducendo di non aver mai ricevuto la richiesta e di aver appreso dall’avviso di ricevimento, ottenuto con accesso agli atti, che il plico era stato consegnato a un familiare convivente senza l’invio della seconda raccomandata informativa. Allegava al ricorso la documentazione giustificativa delle spese, in tal modo riscontrando nel primo atto utile la richiesta dell’Ufficio. Eccepiva altresì il difetto di sottoscrizione dell’atto, il difetto di contraddittorio preventivo e l’esenzione dall’IRAP per assenza di struttura autonomamente organizzata. La CTP accoglieva il ricorso; la CTR, in parziale accoglimento dell’appello, riconosceva la regolare notifica del questionario e dichiarava non dovuta solo l’IRAP. Il contribuente ricorreva per Cassazione con due motivi, entrambi rigettati.

La Motivazione della Corte

I due motivi, trattati congiuntamente, denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il difetto di motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo: la CTR non avrebbe valutato la documentazione giustificativa dei costi allegata in primo grado, nonostante l’incolpevole mancata ricezione del questionario, e non avrebbe motivato l’accoglimento solo parziale dell’appello.

La Corte rileva che la sentenza impugnata ha accertato che l’Agenzia aveva fornito idonea prova della regolare notifica del questionario informativo, mediante consegna del plico a mani di familiare convivente, e dell’invio della comunicazione di avvenuta notifica, senza che il contribuente abbia risposto. Nonostante la stringatezza, la motivazione appare sufficiente a escludere il presupposto di operatività dell’art. 32, ultimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, invocato dal ricorrente.

Il penultimo comma dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 stabilisce che le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa, sempreché l’Ufficio abbia di ciò informato il contribuente contestualmente alla richiesta, circostanza mai contestata. L’ultimo comma fa salve tali cause di inutilizzabilità nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado la documentazione, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile.

Con l’accertamento in fatto sulla regolare notifica dell’invito, la CTR ha escluso la causa non imputabile che sola rimuove le cause di inutilizzabilità della documentazione depositata solo in sede contenziosa. Il ricorrente non si confronta compiutamente con questa ratio decidendi, non indicando altre ragioni non imputabili per la mancata risposta al questionario. Né chiarisce quali allegazioni sul merito della pretesa impositiva la CTR avrebbe omesso di valutare, limitandosi a dolersi della mancata considerazione dei propri documenti senza riportarne il contenuto, contravvenendo alla regola di specificità del ricorso.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del contribuente alle spese di legittimità, al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi degli artt. 380-bis, terzo comma, e 96, terzo comma, cod. proc. civ., di un importo in favore della cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., e con attestazione dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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