Responsabilità sanitaria per danno indiretto: onere probatorio della Procura contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 91 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno indiretto da malpractice sanitaria la Procura contabile deve allegare e provare, con riferimento a ciascun convenuto, tutti gli elementi costitutivi dell’illecito erariale: la condotta antigiuridica posta in violazione degli specifici obblighi di servizio, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, il doppio nesso causale tra condotta ed evento lesivo e tra questo e l’esborso dell’amministrazione, nonché il quantum addebitabile a ciascuno, senza automatismi valutativi. L’accertamento della responsabilità della pubblica amministrazione compiuto in altra sede, giudiziaria o transattiva, costituisce il presupposto dell’azione del PM, ma non esonera il giudice contabile da una nuova e autonoma valutazione del fatto illecito, secondo i rispettivi oneri probatori. Le carenze espositive dell’atto di citazione, ove restino individuabili petitum e causa petendi, non ne determinano la nullità e vanno valutate nel merito, ma il giudice non può supplire all’onere della Procura ricostruendo d’ufficio le condotte contestate.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio due sanitari in servizio presso il reparto di chirurgia di un ospedale milanese, chiedendo la condanna al pagamento di 14.000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione, in favore dell’azienda sanitaria che aveva risarcito gli eredi di un paziente deceduto. Il risarcimento era seguito alla transazione intervenuta nel giudizio civile promosso per il danno biologico derivato dall’omessa tempestiva identificazione e dalla scorretta gestione di una infezione post-operatoria da stafilococco aureo meticillino resistente, insorta dopo un intervento di protesizzazione della parete addominale e produttiva di ulteriori plurimi interventi.
Secondo la Procura, il grave ritardo nella somministrazione dell’antibioticoterapia rispetto alla comparsa dei segni infettivi, già probabili alla dimissione del primo ricovero e evidenti al secondo, aveva compromesso l’esito dell’intervento. Entrambi i convenuti hanno eccepito la genericità e l’indeterminatezza dell’atto di citazione, nonché la mancanza di prova del proprio specifico coinvolgimento nelle scelte terapeutiche, chiedendo in via istruttoria la disposizione di CTU.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica d’ufficio dei vizi afferenti l’editio actionis. Richiamando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 101, comma 3, c.g.c., rileva che l’indeterminatezza della domanda va valutata con il supporto della documentazione allegata, ma che una totale insufficienza o insanabile contraddittorietà dell’esposizione dei fatti preclude l’operazione integrativa, perché traslerebbe sul giudice l’onere di ricostruire le condotte illecite, in violazione dei principi di terzietà e imparzialità. Nel caso concreto l’atto introduttivo, pur generico, individua petitum e causa petendi e non è quindi nullo ai sensi dell’art. 86, comma 2, lett. e), c.g.c.
Sul merito, la Sezione ricorda che nel danno indiretto l’accertamento della responsabilità amministrativa compiuto in altra sede ha ad oggetto la violazione del diritto del terzo alla reintegrazione patrimoniale e costituisce il presupposto dell’azione erariale, fondata sul rapporto di servizio (art. 28 Cost., art. 22 d.P.R. n. 3/1957, art. 55 d.lgs. n. 165/2001). Il giudizio contabile richiede pertanto una nuova e autonoma valutazione del fatto, con specifico accertamento, per ciascun convenuto, della condotta antigiuridica, dell’elemento soggettivo gravemente colposo, del doppio nesso causale e del quantum addebitabile.
Quanto alla posizione della prima convenuta, la Procura le imputava di aver sottoscritto la lettera di dimissione senza prescrivere la terapia antibiotica, a fronte di una cartella clinica recante diagnosi di infezione post-operatoria e di un tracciato termico altalenante. Il Collegio esclude la colpa grave: il diario medico comprova che la convenuta non ebbe in cura il paziente durante la degenza post-operatoria e che redasse le dimissioni in conformità alla diagnosi di altro medico. Il sieroma è complicanza a decorso benigno, trattata con drenaggio e con dimissione in assenza di febbre e di addome dolente. La diagnosi di ferita infetta, annotata a mano e non firmata, non è coperta dal regime probatorio dell’atto pubblico ex artt. 2699 e ss. cod. civ., che riguarda le sole attestazioni di attività espletate, restando escluse valutazioni e diagnosi. Essa costituisce, con elevato grado di probabilità, un refuso cartaceo riferito a una diversa cartella, come confermano la scheda di dimissione ospedaliera e i codici ivi riportati.
Quanto al secondo convenuto, gli si contestava di non aver prescritto l’antibioticoterapia all’accettazione in pronto soccorso. Dall’esame del verbale emerge che l’anamnesi e la visita furono effettuate da altro medico e che il convenuto dispose l’immediato ricovero in chirurgia. Il referto della TAC, indicante soffusione dell’adipe sottofasciale, non imponeva la prescrizione antibiotica in quel contesto, e alla data dell’accesso l’esame colturale non era ancora refertato. Solo dal giorno successivo al referto l’infezione poteva considerarsi conclamata, ma la perimetrazione temporale delle condotte contestate, limitata al mese indicato in citazione (art. 101, comma 3, c.g.c.), impediva al giudice di valutare la successiva gestione del ricovero.
La domanda è pertanto respinta nei confronti di entrambi i convenuti. Le spese di lite, liquidate in 1.000,00 euro oltre accessori per ciascuno, sono poste a carico dell’azienda sanitaria soccombente.
Nota della Redazione
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