Responsabilità docente a tempo pieno: consulenze non abituali e insussistenza del danno (Corte dei Conti Sez. III App. n. 7 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le consulenze extra-istituzionali svolte dal professore universitario a tempo pieno non integrano attività libero-professionale incompatibile quando difetti la significativa frequenza degli incarichi e il loro carattere sistematico. Il possesso della partita I.V.A. e l’elevatezza dei compensi non sono di per sé indici sintomatici dell’abitualità dell’attività, ove valutati avulsi dalle concrete determinanti che li hanno generati. La condotta conforme alle indicazioni fornite dagli uffici competenti dell’Ateneo esclude il dolo e la colpa grave. Il danno erariale da lesione del dovere di esclusiva non è configurabile in re ipsa: grava sulla Procura l’onere di provare il pregiudizio concreto al buon andamento, il conflitto di interessi e la violazione degli altri obblighi connessi al tempo pieno.
Il Fatto
Con la sentenza n. 163/2021 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia aveva condannato un professore ordinario a tempo pieno presso un ateneo milanese al pagamento di oltre 250.000 euro, oltre rivalutazione e interessi, per avere svolto tra il 2012 e il 2016 numerosi incarichi di consulenza esterni in violazione degli obblighi di esclusiva.
Il docente ha impugnato la decisione davanti alla Sezione III centrale d’appello, contestando la qualificazione delle prestazioni come attività libero-professionale vietata, l’addebito dell’elemento soggettivo, la quantificazione del danno e la disposta conversione del sequestro conservativo. La Procura regionale ha proposto appello incidentale, chiedendo la condanna al lordo delle ritenute fiscali, la maggiorazione retributiva per il regime di tempo pieno e il danno da disservizio. La Procura generale ha chiesto il rigetto dell’appello principale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto riunito i due giudizi, proposti contro la stessa sentenza. Ha poi richiamato la giurisprudenza della Sezione formatasi in casi analoghi, secondo cui la significativa frequenza degli incarichi, unitamente agli altri indici sintomatici, priva la consulenza del carattere di occasionalità necessario per qualificarla come attività liberamente esercitabile.
La Corte ha dato continuità al principio per cui la consulenza scientifica deve distinguersi dal lavoro subordinato e dall’attività professionale organizzata: deve consistere in una prestazione di opera intellettuale resa da un esperto nel proprio campo, senza vincolo di subordinazione né organizzazione di mezzi e persone, concludendosi di norma in un parere, una relazione o uno studio, e assumendo carattere occasionale e non abituale, secondo la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 16-ter d.l. n. 44/2023.
Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto che difettasse la significatività della frequenza: nel quinquennio il docente aveva assunto in media poco più di due incarichi l’anno. Ciò ha reso privi di rilevanza gli indici della partita I.V.A. e dell’elevatezza dei redditi, posto che il primo non è accertativo dell’abitualità e il secondo non è indicatore attendibile se valutato avulso dalle determinanti che lo hanno generato; solo in un anno i compensi extra-istituzionali avevano superato lo stipendio.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha escluso il dolo e la colpa grave. Il docente aveva chiesto chiarimenti all’ufficio competente dell’Ateneo in ordine alla necessità di autorizzazione per le consulenze tecniche, ricevendo risposta di compatibilità con il proprio status. Il Collegio ha inoltre valorizzato l’intervento del Legislatore con la norma di interpretazione autentica, a conferma dei contrasti interpretativi insorti sull’art. 6, comma 10, l. n. 240/2010.
Conseguenza del rigetto dell’appello principale è stato il rigetto dei primi due motivi di appello incidentale, fondati sull’insussistente violazione dell’esclusiva. La Corte ha poi escluso il danno da disservizio, confermando che il pregiudizio non è in re ipsa: la Procura deve provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, non essendo stata dimostrata alcuna lesione concreta del buon andamento né alcun conflitto di interessi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.