Rito abbreviato contabile definito con sentenza di merito non impugnabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 35 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 del d.lgs. n. 174/2016 si conclude con una sentenza di merito, e non con una pronuncia di cessazione della materia del contendere o di estinzione del giudizio. La definizione alternativa presuppone l’accertamento della fondatezza delle ragioni dell’organo requirente e della responsabilità del convenuto, e pertanto la statuizione sulle spese risponde alla logica della virtuale soccombenza. Il dissenso espresso dal pubblico ministero non vincola il collegio, cui spetta valutare il merito della richiesta, anche con riguardo alla sussistenza di un doloso arricchimento. La sentenza pronunciata in primo grado ai sensi del citato art. 130, comma 9, c.g.c. non è impugnabile.

Il Fatto

La Procura regionale per il Lazio ha convenuto in giudizio un soggetto per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno – Polizia di Stato, della somma complessiva di € 58.248,08. La pretesa si articolava in € 28.248,08 per danno patrimoniale da interruzione del nesso sinallagmatico, pari al 30% della retribuzione lorda per un arco temporale determinato, e in € 30.000,00 per danno non patrimoniale all’immagine della Pubblica Amministrazione. La domanda muoveva da episodi corruttivi accertati in sede penale con condanna irrevocabile.

Il convenuto, costituendosi, ha presentato richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo una somma non superiore al 45 per cento della pretesa risarcitoria. La Procura ha reso parere negativo, invocando un asserito doloso arricchimento. Il collegio, con decreto assunto in camera di consiglio, ha accolto l’istanza e determinato l’importo in € 17.474,42, pari al 30% del danno contestato, con termine perentorio di trenta giorni per il versamento. La questione approda alla decisione odierna una volta eseguito il pagamento.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla lettura dell’art. 130, comma 1, c.g.c., che configura il rito abbreviato come definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione, con funzione deflattiva e allo scopo di garantire l’incameramento certo ed immediato di somme all’erario. Il comma 8 stabilisce che il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese; il comma 9 qualifica espressamente la sentenza di primo grado come non impugnabile.

Il collegio afferma di dover pronunciare una sentenza non impugnabile quale esito del rito speciale. Preliminarmente, richiamando i recenti approdi giurisprudenziali (Corte conti, Sez. III giurisdizionale centrale d’appello n. 104/2018, sez. Lombardia n. 142/2018 e n. 93/2018, sez. Sardegna n. 120/2017, sez. Lazio n. 234/2019 e n. 128/2021), esclude di versare in un’ipotesi di cessazione della materia del contendere o di estinzione. È invece necessario un provvedimento di merito, quale modalità di definizione alternativa del giudizio: ciò rileva ai fini della statuizione sulle spese, in applicazione dello specifico dettato dell’art. 130, comma 8, c.g.c.

Quanto al dissenso del requirente, il collegio ritiene che il giudice abbia il potere di valutare il merito della richiesta, indipendentemente dal dissenso della Procura. Nella specie non si versa in ipotesi di doloso arricchimento, non risultando in atti alcuna utilità conseguita: la promessa di quote societarie da intestare a familiari, richiamata negli atti penali, risulta accettata ma mai concretizzata. Il doloso arricchimento non è né acclarato in sede penale né altrimenti dimostrato in questa sede.

Sulla congruità dell’importo, il collegio ha ridotto l’addebito al 30 per cento, considerando l’entità del danno, la gravità della colpa e le circostanze del caso concreto. Accertato l’avvenuto pagamento, dichiara definito il giudizio.

Per il regolamento delle spese, la Sezione osserva che nel rito abbreviato la statuizione deve tener conto di molteplici elementi: lo stato del giudizio in cui è proposta l’istanza, la congruità della somma, il comportamento processuale del convenuto, l’immediato versamento e la virtuale soccombenza. Il rito è concepito dal legislatore a fini deflattivi e mira all’incameramento di somme certe ed effettive, ma non esita in una pronuncia di rito, bensì di merito, che presuppone una valutazione del giudice sulla fondatezza delle ragioni dell’organo requirente e sulla responsabilità per gli illeciti ascritti. Nel caso in esame la responsabilità emerge dagli elementi probatori in atti con sufficiente evidenza, il che induce a disporre la condanna del convenuto al pagamento delle spese del giudizio, da liquidare con separata nota in calce.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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