Emersione lavoro irregolare: reddito datore e requisiti nucleo familiare (TAR Emilia-Romagna n. 785 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare nel settore domestico e di sostegno ai bisogni familiari, i requisiti di capacità economica del datore di lavoro previsti dall’art. 9, comma 2, d.m. Interno 27/05/2020, attuativo dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, si accertano con riferimento al reddito imponibile dichiarato e al periodo di imposta corrispondente. Nel nucleo familiare composto da più soggetti conviventi il reddito minimo richiesto è di 27.000,00 euro annui. Il concorso alla determinazione del reddito da parte del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, ammesso anche se non conviventi, presuppone che il relativo status sia provato con riferimento al momento di presentazione dell’istanza, non essendo sufficiente un inserimento anagrafico successivo al preavviso di diniego.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato in data 17 luglio 2020 domanda di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34 del 2020, in favore di un cittadino extracomunitario. Con provvedimento del 19 gennaio 2022 la Prefettura di Modena ha respinto l’istanza rilevando che «la capacità economica della s.v. è insufficiente a sostenere i costi derivanti dal rapporto di lavoro che si intende instaurare».

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al giudice amministrativo, deducendo di disporre di reddito sufficiente. La Prefettura si è costituita per resistere. In sede cautelare il collegio ha respinto la domanda per carenza di fumus boni iuris, valorizzando l’adeguatezza della motivazione del provvedimento e la mancata dimostrazione degli elementi posti a fondamento delle deduzioni.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dall’art. 9, comma 2, d.m. Interno 27/05/2020, che fissa i requisiti di reddito del datore di lavoro nel settore domestico: non meno di 20.000,00 euro annui per un nucleo composto da un solo percettore, non meno di 27.000,00 euro annui per un nucleo inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. La norma ammette il concorso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, anche se non conviventi.

Sul piano del fatto il reddito dichiarato dal ricorrente per il periodo di imposta 2019, considerata la presenza del coniuge e del figlio a carico, ammonta a 24.727,93 euro, importo inferiore alla soglia di 27.000,00 euro applicabile al nucleo plurisoggettivo.

Il ricorrente ha tentato di valorizzare il reddito di un ulteriore soggetto, ma la Corte rileva che non vi è prova né della sua effettiva convivenza con il ricorrente al momento dell’istanza, né del rapporto di parentela entro il secondo grado. Entrambi i requisiti sono espressamente richiesti dalla disciplina richiamata.

Decisiva è la considerazione temporale. L’inserimento di tale soggetto nella famiglia del ricorrente risulta, dalla documentazione prodotta, successivo alla notifica del preavviso di rigetto dell’istanza. Il giudice esprime dubbi su una possibile strumentalizzazione del formale inserimento anagrafico. Il requisito va dunque valutato al momento di presentazione della domanda e non può essere costruito in via postuma.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di lite sono integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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