Docenti precari, anzianità e titolo abilitante nella progressione stipendiale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12507 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel comparto scuola la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere al personale assunto a tempo determinato l’anzianità di servizio maturata ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo. Vanno pertanto disapplicate le disposizioni contrattuali che, prescindendo dall’anzianità, commisurano la retribuzione dei precari al trattamento economico iniziale dei dipendenti di ruolo. Ai fini del computo dell’anzianità retributiva rileva la sostanziale identità della mansione svolta, non la precarietà del rapporto. La mancanza del titolo abilitante non costituisce ragione oggettiva idonea a legittimare la disparità di trattamento, restando identiche le attività per contenuto e modalità di svolgimento.

Il Fatto

Un docente ha lavorato alle dipendenze della Regione Autonoma Valle d’Aosta in virtù di successivi contratti a tempo determinato. Ha agito in giudizio per ottenere le differenze retributive connesse alla progressione stipendiale per anzianità stabilita dalla contrattazione collettiva di categoria.

Il Tribunale di Aosta ha respinto la domanda. La Corte d’appello di Torino, riformando la decisione, ha parzialmente accolto il gravame e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle differenze, con prescrizione dei crediti maturati anteriormente al quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il docente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte territoriale aveva premesso che al personale scolastico dipendente dalla Regione si applica la disciplina legale e contrattuale del personale scolastico statale, in forza del d.P.R. n. 861 del 1975 e della l. regionale n. 23 del 1977. Su questa base aveva richiamato i principi sul divieto di discriminazione della clausola 4, escludendo profili distintivi tra la prestazione dei supplenti e quella dei docenti di ruolo.

Con il primo e il secondo motivo la Regione ha dedotto la violazione degli artt. 485 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994 e della clausola 4, sostenendo che la diversità di formazione e di impiego e l’assenza del titolo abilitante integrassero una ragione oggettiva di disparità. La Corte ha trattato congiuntamente i rilievi, stante la connessione logica e giuridica, e li ha ritenuti infondati, dando continuità al precedente Cass. Sez. L n. 8672 del 2023, richiamato ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Il Collegio ha ribadito che la clausola 4 impone di riconoscere l’anzianità maturata dal personale a termine ai fini della progressione stipendiale, con disapplicazione delle clausole contrattuali che commisurano la retribuzione dei precari al trattamento iniziale dei dipendenti a tempo indeterminato, secondo l’insegnamento di Cass. Sez. L n. 22558 del 2016. Sul piano comparativo rileva la sostanziale identità della mansione, che non può dirsi diversa per la sola precarietà del rapporto, in coerenza con la giurisprudenza UE (Corte di giustizia UE 18 ottobre 2012, C-302/11 e C-305/11, Valenza). Il titolo abilitante non è ragione oggettiva utile rispetto a ciò che la retribuzione di anzianità è chiamata a remunerare, ovvero l’incremento dell’apporto della prestazione derivante dal maturare dell’esperienza.

Con il terzo motivo la ricorrente ha censurato la non comparabilità dei periodi prestati su diverse classi di concorso. Anche tale rilievo è stato respinto: l’elemento distintivo non può risiedere nel carattere temporaneo del rapporto, ma unicamente nelle caratteristiche e qualità della prestazione, rispetto alla quale va predicata la completa assimilazione fra supplenti e docenti di ruolo. La Corte ha quindi confermato che il periodo di effettivo servizio rileva per il computo dell’anzianità retributiva, trattandosi di questione diversa dalla ricostruzione di carriera a seguito dell’immissione in ruolo.

Il ricorso è stato respinto, con condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha dato atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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