Decadenza dal riconoscimento parziale della pensione, non dalla domanda di ricostituzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20517 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di decadenza, il dies a quo previsto dall’art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639/1970 decorre dal riconoscimento parziale della prestazione temporanea o del trattamento pensionistico, sicché i termini della procedura amministrativa pregressa sono esclusi dal relativo computo. La proposizione di una domanda amministrativa di ricostituzione della pensione non è necessaria per il ricalcolo di una prestazione già riconosciuta e non incide sulla decorrenza del termine decadenziale. La norma di chiusura di cui all’art. 47, comma 2, d.P.R. n. 639/1970 disciplina soltanto il caso della domanda di riconoscimento della pensione non accolta e non seguita da ricorso amministrativo, non anche l’ipotesi del ricalcolo di una pensione già liquidata.

Il Fatto

Il lavoratore, titolare di pensione di vecchiaia liquidata il 1.5.2012 nella Gestione dei lavoratori parasubordinati, aveva agito in giudizio per ottenere il ricalcolo dell’importo con retrodatazione al 1.1.2007 e la liquidazione del supplemento di pensione. Il Tribunale di Modena aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Bologna, su gravame dell’istituto previdenziale, aveva dichiarato la domanda tardiva per intervenuta decadenza, ritenendo il termine decorrente dal riconoscimento parziale della prestazione avvenuto nel 2012, rispetto a un’azione proposta solo il 5.8.2015.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui il termine di decadenza di tre anni e trecento giorni previsto dall’art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639/1970 decorre dal riconoscimento parziale della prestazione, senza che i termini della procedura amministrativa pregressa possano essere computati. Il ricorrente aveva invocato la domanda di ricostituzione presentata il 24.9.2014 come riferimento per il calcolo del termine, ma la Corte ha escluso tale prospettazione sulla base della lettera della norma.

La disposizione, infatti, individua testualmente un unico termine iniziale di decorrenza della decadenza per il caso di riliquidazione di prestazioni riconosciute solo in parte, ossia quello del riconoscimento parziale della prestazione. La domanda amministrativa e l’eventuale ricorso amministrativo non sono necessari per la fattispecie del ricalcolo della prestazione pensionistica e, pertanto, non possono influire sulla decorrenza del termine.

La Corte ha altresì chiarito che la terza ipotesi del secondo comma dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, relativa alla domanda di riconoscimento della pensione non accolta e non seguita da ricorso amministrativo, costituisce una norma di chiusura che non trova applicazione al caso del ricalcolo di una pensione già riconosciuta e liquidata.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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