Fondo dirigenti invariato e retribuzione di posizione variabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16932 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il fondo destinato al trattamento accessorio del personale dirigente non può superare, per effetto dell’art. 23 del d.lgs. n. 75/2017, l’importo determinato per l’anno 2016, senza alcuna deroga per il caso di incremento della dotazione organica. Ne consegue che, restando invariato il fondo a fronte dell’aumento dei dirigenti in servizio, la retribuzione di posizione, parte variabile, subisce una riduzione proporzionale e non può essere rivendicata a titolo di adempimento contrattuale nella misura già corrisposta in precedenza. La retribuzione di risultato non costituisce voce automatica né fissa, essendo subordinata alla previa fissazione degli obiettivi e alla successiva verifica della performance; in difetto di positivo riscontro, essa non è dovuta, salvo il ristoro del danno da perdita di chance ove la verifica sia mancata per fatto e colpa dell’amministrazione.

Il Fatto

Un dirigente di seconda fascia, in servizio presso un Ateneo, agiva in giudizio lamentando che l’incremento della dotazione organica dirigenziale, realizzato senza adeguamento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, aveva prodotto un taglio illegittimo del suo trattamento economico accessorio. Chiedeva inoltre la retribuzione di risultato non corrisposta per l’anno 2017.

Il Tribunale accoglieva la domanda, riconoscendo la retribuzione di risultato 2017 e la retribuzione di posizione variabile maturata dal 2018. La Corte d’appello accoglieva l’impugnazione principale del dirigente e respingeva quella incidentale dell’Ateneo, estendendo l’accertamento anche ai ratei successivi fino alla cessazione del rapporto. L’Ateneo ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 26 CCNL 2006/2009 per il personale dell’area VII della dirigenza universitaria, sostenendo che il diritto alla retribuzione di risultato presuppone la verifica positiva dei risultati di gestione. La Corte lo accoglie solo in parte. Il motivo difetta di specificità e autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in relazione alla retribuzione di risultato del 2017, riconosciuta in primo grado con pronuncia non specificamente censurata in appello.

La censura è invece fondata laddove i giudici di merito hanno esteso automaticamente la condanna alle annualità successive al 2017. La Corte muove dall’erroneità dell’idea di irriducibilità della retribuzione di risultato: questa non è componente fissa del trattamento fondamentale, non è correlata al solo svolgimento della funzione dirigenziale e presuppone la previa fissazione di obiettivi e la verifica del loro raggiungimento. Si tratta di voce non automatica, subordinata a specifiche determinazioni annuali e al rispetto dei limiti delle risorse disponibili.

Da ciò deriva che, in difetto di positivo riscontro della performance, la retribuzione non può essere erogata se non sotto forma di ristoro del danno da perdita di chance, esperibile mediante l’azione di responsabilità contrattuale. Nel caso di specie tale domanda non era stata proposta, essendo stata avanzata una richiesta di responsabilità extracontrattuale, né le valutazioni erano possibili per annualità future con obiettivi ancora da determinare.

Il secondo motivo concerne la violazione degli artt. 23, 25 e 68 CCNL 2006/2009 e dell’art. 23 del d.lgs. n. 75/2017. La Corte lo ritiene fondato: il fondo non può superare il corrispondente importo del 2016, senza distinzioni, neppure quando sia intervenuto un incremento dell’organico dirigenziale. Se aumentano i dirigenti e il fondo resta invariato, è inevitabile la riduzione della retribuzione di posizione, parte variabile, per ciascuno. La sua temporanea sospensione può risultare funzionale alla riorganizzazione dell’assetto amministrativo.

Assorbito il terzo motivo, la Corte cassa con decisione nel merito, rigettando le domande di pagamento della retribuzione di risultato per le annualità successive al 2017 e della retribuzione di posizione variabile, ferma restando la retribuzione di risultato del 2017. Le spese dell’intero processo sono compensate per il parziale accoglimento e la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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