Siringhe escluse dalla fornitura CSTD non integrano discrasia con legge di gara (TAR Calabria n. 724 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto per la fornitura di un sistema a circuito chiuso destinato al prelievo e al trasferimento di farmaci antiblastici, la clausola della legge di gara che richiede un sistema di aggancio alla siringa di prelievo, in alternativa alle siringhe dedicate, non comporta l’acquisizione delle siringhe medesime da parte della stazione appaltante. Ne deriva che l’eventuale inidoneità delle siringhe ordinarie, acquistate autonomamente dall’amministrazione, non integra una discrasia tra il prodotto richiesto e quello offerto dall’aggiudicatario, restando estranea all’oggetto della fornitura. Il sindacato del giudice amministrativo non investe la preferibilità tecnica dei sistemi offerti, ma la correttezza della valutazione di discrezionalità tecnica della commissione sulla conformità del kit alla legge di gara. Quanto all’anomalia dell’offerta, la mancata attivazione del subprocedimento non è censurabile ove il prezzo risulti giustificato dalla diversa composizione della prestazione e il ricorrente non alleghi elementi concreti sulla sua insostenibilità economica.
Il Fatto
Una società, classificatasi seconda nella graduatoria, impugna l’aggiudicazione a un’altra impresa della fornitura triennale di un sistema a circuito chiuso (CSTD) per l’unità di farmaci antiblastici di due presidi ospedalieri. La procedura era stata indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente deduce due vizi: il prodotto dell’aggiudicataria non possiederebbe i requisiti di sicurezza prescritti dalla legge di gara; l’offerta economica, di molto inferiore a quelle concorrenti, sarebbe anomala e la verifica di attendibilità sarebbe stata omessa.
Resistono la struttura sanitaria e l’aggiudicataria; la controversia è discussa nel merito. In particolare, il kit offerto dall’aggiudicataria prevede l’uso di una comune siringa, mentre quello della ricorrente impiega siringhe dedicate.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale chiarisce anzitutto il perimetro del proprio esame: non spetta al giudice stabilire quale sistema sia tecnicamente preferibile, trattandosi di discrezionalità tecnica rimessa all’amministrazione. Il controllo riguarda la correttezza delle valutazioni della commissione sulla conformità del kit alle prescrizioni della legge di gara, in particolare all’allegato A del capitolato tecnico, il cui testo resta fuori dal thema decidendum.
Il punto centrale è la delimitazione dell’oggetto della fornitura. Il capitolato richiede un sistema CSTD per prelievo e trasferimento di farmaci antineoplastici, chemioterapici e citostatici, ma non ricomprende necessariamente la fornitura di siringhe. La legge speciale prevede, infatti, che il kit contenga un sistema di aggancio alla siringa di prelievo, ipotesi in cui l’amministrazione provvede separatamente all’acquisto, oppure delle siringhe dedicate.
Ne segue che, ove il kit non preveda siringhe dedicate, il capitolato non impone un modello specifico di siringa. Questo distingue la procedura odierna da quella esaminata nel Cons. Stato n. 7482 del 2025, richiamata dalle parti, dove la stazione appaltante aveva richiesto espressamente quattro tipologie di siringa sterile completamente sigillata.
La quarta considerazione ricomprende le precedenti: l’amministrazione, pur potendo delimitare l’oggetto al sistema coperto da brevetto della ricorrente o a un equivalente, ha richiesto più genericamente un sistema a circuito chiuso, lasciando spazio a soluzioni tecniche diverse. Da ciò consegue che le possibili deficienze delle siringhe acquistate autonomamente non incidono sulla conformità del prodotto offerto. Il primo motivo è infondato.
Quanto al secondo motivo, il Collegio richiama l’art. 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023: la stazione appaltante valuta la congruità dell’offerta anormalmente bassa. Nel caso concreto la verifica non era necessaria, poiché l’offerta dell’aggiudicataria non comprende le siringhe dedicate e il prezzo risulta perciò ragionevole. La ricorrente, d’altra parte, non ha allegato alcun elemento concreto sull’insostenibilità economica. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna alle spese di lite secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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