Riconoscimento titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania: incompetenza del MUR e obbligo di riesame con misure compensative (TAR Lazio n. 14340 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di riconoscimento delle professioni regolamentate ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, attuata dal d.lgs. n. 206/2007, è affidato al Ministero che vigila sulla professione per cui si chiede il riconoscimento: per la professione di docente nei gradi di istruzione antecedenti a quello universitario, la competenza è del Ministero dell’Istruzione, ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 300/1999, come novellato dal d.l. n. 1/2020, e non del Ministero dell’Università e della Ricerca. Il rifiuto di riconoscere l’abilitazione all’insegnamento sul sostegno conseguita in Romania è illegittimo quando l’Amministrazione non valuti compiutamente i certificati di “Adeverinta“, omettendo di considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, in violazione dei principi affermati dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. In tali casi, l’istanza deve essere riesaminata, con eventuale applicazione di misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.

Il Fatto

La ricorrente, laureata in Giurisprudenza in Italia con conseguimento dei 24 CFU in materie psico-antropo-pedagogiche, aveva ottenuto in Romania l’abilitazione all’insegnamento sul sostegno, all’esito di un percorso post-universitario articolato in due livelli (Nivel 1 e Nivel 2) svolto presso un ateneo rumeno nell’anno accademico 2021/2022, superando i relativi esami finali. Conseguite le certificazioni “Adeverinta“, la ricorrente aveva presentato al Ministero dell’Università e della Ricerca istanza di riconoscimento del titolo per l’esercizio in Italia della professione di docente di sostegno, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007. L’Amministrazione respingeva l’istanza con provvedimento del 21 ottobre 2022, senza procedere a una valutazione dei predetti certificati e degli elementi in essi contenuti. Avverso tale diniego la ricorrente proponeva ricorso al TAR Lazio, deducendo, tra gli altri motivi, l’incompetenza del Ministero dell’Università e della Ricerca e la violazione della normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo prioritariamente il profilo dell’incompetenza del Ministero dell’Università e della Ricerca. Ha rilevato che la fattispecie riguarda il riconoscimento di una professione regolamentata – quella di docente nei gradi di istruzione antecedenti all’università – e non il riconoscimento di un mero titolo di studio. Sul punto, richiamando la giurisprudenza del Tribunale e del Consiglio di Stato, ha affermato che la competenza è del Ministero dell’Istruzione, quale Ministero che vigila sulla professione, secondo la ripartizione operata dal d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020.

Nel merito, la Sezione ha richiamato i principi enunciati dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, con particolare riferimento alla n. 22/2022, affermando che l'”Adeverinta” è riconducibile all'”attestazione di qualifica” di cui all’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE, essendo rilasciata all’esito del percorso formativo previsto nel Paese d’origine per l’accesso alla professione. L’Amministrazione è quindi tenuta a esaminare le istanze di riconoscimento dei titoli conseguiti in Romania, valutando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni non siano inferiori a quelli delle formazioni a tempo pieno. Se necessario, può disporre opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva.

Il Collegio ha evidenziato che il provvedimento impugnato contrasta con tale quadro normativo e giurisprudenziale, poiché l’Amministrazione non ha valutato i certificati “Adeverinta” prodotti dalla ricorrente, omettendo di considerare le conoscenze e competenze specialistiche in materia di sostegno, che il percorso rumeno comprende (psicologia dell’educazione, tecnologia per l’educazione inclusiva, tirocinio di 120 ore).

Ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 206/2007, la mancata attivazione delle misure compensative da parte del Ministero, in luogo del rigetto dell’istanza, ha determinato l’illegittimità del diniego. Assorbiti gli altri motivi di doglianza, il ricorso è stato accolto, con conseguente obbligo di riesame dell’istanza alla luce dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità e complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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