Revoca dell’accoglienza per rifiuto del trasferimento: illegittima senza irreperibilità (TAR Sicilia n. 1811 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto del richiedente protezione internazionale di conformarsi alla decisione di trasferimento in un altro centro di accoglienza, quando non determini la sua scomparsa né l’abbandono del luogo di residenza, non integra la fattispecie di revoca delle condizioni materiali di accoglienza prevista dall’art. 20, paragrafo 1, lett. a), direttiva 2013/33/UE. La revoca o la riduzione delle condizioni di accoglienza presuppone un comportamento del richiedente che lo sottragga agli obblighi previsti dal diritto nazionale e lo renda non più localizzabile. Le misure sanzionatorie adottate ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 devono essere disposte in modo individuale, obiettivo e imparziale, motivate e conformi al principio di proporzionalità, con particolare riguardo alla condizione di vulnerabilità del richiedente.

Il Fatto

Il ricorrente, richiedente protezione internazionale accolto presso un centro di accoglienza straordinaria di Palermo, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ne ha disposto il trasferimento presso altra struttura, adottato a titolo sanzionatorio ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 142/2015 per reiterate violazioni del regolamento del centro. L’amministrazione ha poi disposto la revoca delle misure di accoglienza sul presupposto del rifiuto opposto dal ricorrente al trasferimento, integrando la fattispecie della mancata presentazione presso la struttura individuata.

Il ricorrente ha dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento in lingua comprensibile e il difetto di istruttoria e di motivazione, per non essere state valutate le esigenze di continuità terapeutica, essendo in cura per disturbi psichiatrici, né quelle lavorative, svolgendo attività subordinata a tempo indeterminato. Nelle more è intervenuta la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dall’art. 20 della direttiva 2013/33/UE e dall’art. 23, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015, che impongono l’adozione di misure individuali e proporzionate, adeguate alla situazione del richiedente. Richiama la sentenza della CGUE, Quinta Sezione, 18 dicembre 2025, C-184/24, che ha chiarito come la revoca fondata sull’abbandono del luogo di residenza presupponga la non reperibilità del richiedente.

Ne deriva che il rifiuto di trasferirsi in un altro centro, accompagnato dalla permanenza nel centro originario, non integra la fattispecie di cui all’art. 20, paragrafo 1, lett. a): la Corte europea ha precisato che tale disposizione riguarda le ipotesi in cui il richiedente lasci il luogo di residenza sottraendosi agli obblighi di notifica e cessi di essere a disposizione delle autorità. Nel caso concreto il rifiuto non ha comportato alcuna irreperibilità, con conseguente illegittimità del provvedimento di revoca.

Il giudice valorizza inoltre l’ulteriore indicazione della Corte di Giustizia: quando il richiedente sia persona vulnerabile, ai sensi dell’art. 21 della direttiva 2013/33/UE, le autorità devono tenere maggiormente conto della sua condizione e del principio di proporzionalità. L’art. 23, comma 2-bis, richiama l’art. 17, che include tra le persone vulnerabili quanti siano affetti da gravi malattie o disturbi mentali. Il ricorrente appartiene a tale categoria, risultando documentati i suoi disturbi psichiatrici.

Il provvedimento di trasferimento non risulta conforme a tali principi: la nuova collocazione renderebbe impossibile la prosecuzione dell’attività di regolare lavoro subordinato, distando la sede lavorativa circa 130 km dal centro, e complessa la continuazione del percorso di cura avviato presso una struttura ospedaliera di Palermo. Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, compensazione delle spese e definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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