Prova del dolo di evasione per indici e inammissibilità delle censure (Cass. pen. Sez. VII n. 35606 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omessa dichiarazione, la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta, che può costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche solo nella forma del dolo eventuale. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza. La graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la censura che miri a una nuova valutazione della congruità è inammissibile in cassazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Ferrara che aveva condannato l’imputato per il delitto di cui all’art. 5 d. lgs. n. 74/2000, alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione. Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico di evasione. Con un secondo motivo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la congruità della pena irrogata. In data 16 luglio 2026 il difensore depositava memoria, contestando l’assegnazione alla Settima Sezione e insistendo per l’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dalla prova del dolo di evasione. La sentenza impugnata lo desumeva indiziariamente da quattro elementi: l’elevato importo dell’IVA evasa, la piena conoscenza del debito, il mancato pagamento successivo e la persistente crisi finanziaria della società.

Tale motivazione è stata ritenuta conforme ai principi di legittimità richiamati, secondo cui la prova del dolo specifico di evasione può desumersi dall’entità del superamento della soglia di punibilità e dalla piena consapevolezza dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta, rappresentabile anche solo nella forma del dolo eventuale (Sez. III n. 38802 del 25.09.2024). È stata altresì confermata l’esclusione del dolo per la presentazione, appena sei giorni dopo la scadenza del termine, della domanda di concordato preventivo “in bianco”. La doglianza, pedissequamente reiterativa di analoga censura già disattesa, è stata giudicata generica e inammissibile.

Quanto all’art. 62-bis cod. pen., la Corte ha richiamato il costante indirizzo di legittimità secondo cui il diniego delle attenuanti può essere motivato con l’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma disposta dal d.l. n. 92/2008, convertito nella legge n. 125/2008 (Sez. IV n. 32872 del 08.06.2022; Sez. I n. 39566 del 16.02.2017). La censura è stata dichiarata manifestamente infondata.

Sulla dosimetria, la Corte ha ribadito che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, da esercitarsi secondo i principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. È sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego di tali criteri, con espressioni quali “pena congrua” o il richiamo alla gravità del reato e alla capacità a delinquere; una spiegazione dettagliata è necessaria solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. Nel giudizio di cassazione è quindi inammissibile la censura volta a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. II n. 39716 del 12.07.2018; Sez. II n. 36104 del 27.04.2017; Sez. V n. 5582 del 30.09.2013; Sez. I n. 24213 del 13.03.2013).

La sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado — che aveva valorizzato tre precedenti condanne per reati specifici e l’elevato importo dell’imposta evasa — ha fatto buon governo di tali principi. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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