Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello già disattesi (Cass. pen. Sez. VII n. 35607 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Tali motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La questione relativa al riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., non sollevata con il gravame, non può essere proposta per la prima volta con l’impugnazione di legittimità. Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non deve prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Non è consentito in sede di legittimità contestare l’eccessività della pena quando la censura si risolve in valutazioni di merito.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado, per i reati di ricettazione della carta di circolazione e della patente di guida, oggetto di distinte contestazioni. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 25.06.2025, ha confermato la pronuncia di condanna.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza della consapevolezza della provenienza furtiva del veicolo e della falsità documentale, la mancanza di prova del falso e, infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta anzitutto i primi due motivi, rilevandone il carattere meramente reiterativo. Essi ripropongono le stesse censure già formulate con l’atto d’appello, che la corte territoriale aveva disatteso con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria.
Richiamando un proprio precedente (Sez. 2, n. 42046 del 17.07.2019, Rv. 277710 – 01), il Collegio ribadisce che i motivi così costruiti non sono specifici ma soltanto apparenti, perché non assolvono la funzione di critica argomentata. La censura di omessa motivazione è inoltre smentita dalla presenza della puntuale motivazione di merito.
Quanto alla questione relativa alla riconoscibilità dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., la Corte osserva che essa non risulta sollevata con il gravame. Il ricorrente avrebbe dovuto contestare l’omessa riproduzione della censura nel riepilogo dei motivi d’appello illustrati nella sentenza impugnata; ne consegue che la questione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.
Il motivo concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche è dichiarato manifestamente infondato. Il Collegio richiama l’indirizzo consolidato secondo cui non è necessario che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri (tra le altre, Sez. 3, n. 2233 del 17.06.2021, dep. 2022, Rv. 282693 – 01). Nel caso concreto, i giudici di appello hanno congruamente motivato facendo riferimento alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato.
Infine, la censura sull’eccessività della pena è ritenuta non consentita in sede di legittimità, perché espone valutazioni di merito, ed è comunque manifestamente infondata a fronte di una motivazione esente da evidenti illogicità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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