Dolo incidente e danni risarcibili secondo regolarità causale (Cass. civ. Sez. III n. 5380 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di dolo incidente ex art. 1440 cod. civ. il danno risarcibile è selezionato dalla regola causale dell’art. 1223 cod. civ., applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale per il richiamo dell’art. 2056 cod. civ. Il nesso tra evento lesivo e conseguenze pregiudizievoli non si esaurisce nella distinzione terminologica tra danni diretti o indiretti, ma va accertato con giudizio ipotetico e controfattuale, che ricomprende anche i danni mediati purché costituiscano conseguenza normale dell’evento secondo il criterio della regolarità causale. Resta escluso il danno che rappresenti una scelta libera del danneggiato, non collegata da alcun nesso, nemmeno mediato, alla condotta truffaldina. Il risarcimento è commisurato al minor vantaggio o maggior aggravio economico rispetto alle condizioni a cui il contratto sarebbe stato stipulato senza l’interferenza del comportamento scorretto.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale erede, aveva promosso domanda risarcitoria contro i venditori di un immobile, deducendo di essere stato indotto a sottoscrivere il contratto preliminare con artifici e raggiri, consistiti nell’avere i promittenti taciuto che il bene era gravato da servitù di passaggio pedonale e carraio. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, liquidando a titolo di danni patrimoniali un importo complessivo superiore a centotrentamila euro.
La Corte d’appello ha riformato la decisione, limitando il risarcimento alla differenza tra il prezzo corrisposto dagli acquirenti e quello pagato dai venditori al precedente proprietario, ed escludendo la risarcibilità delle spese sostenute per addivenire a una soluzione transattiva con i vicini, qualificate come libera scelta degli acquirenti. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo muovendo dalla apparente contrapposizione tra il principio che richiede un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto e quello che, invocato dal ricorrente, estende la responsabilità ai danni mediati e indiretti secondo il criterio della regolarità causale. Il contrasto è solo apparente, poiché entrambi fanno riferimento alla norma dell’art. 1223 cod. civ., che esprime la regola causale alla cui stregua la distinzione tra conseguenze immediate o mediate perde rilievo autonomo.
La causalità assolve una duplice funzione: criterio di imputazione del fatto illecito e regola operativa per l’accertamento delle conseguenze pregiudizievoli. Essa si scompone nel giudizio sull’illecito e nel giudizio sul danno da risarcire. Quest’ultimo è un giudizio ipotetico e differenziale, fondato sul raffronto tra la condizione dannosa attuale e quella che si sarebbe verificata in assenza del fatto lesivo. Su tale fondamento si giustifica l’opinione consolidata che ricomprende nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come conseguenza normale dell’evento lesivo.
Precisata la regola, la Corte ritiene irrilevante che la Corte territoriale abbia enunciato il requisito del rapporto rigorosamente consequenziale e diretto, perché l’esclusione delle spese non riposa su tale severa graduazione, ma sul rilievo, a monte, della mancanza di alcun collegamento causale, nemmeno mediato o indiretto.
La valutazione di merito è corretta. Il giudizio controfattuale mostra che, in assenza della condotta truffaldina, la condizione fattuale e giuridica dell’immobile non sarebbe stata diversa: il bene sarebbe stato comunque gravato da servitù. Ciò che sarebbe mutato è la diversa ponderazione del valore del bene ai fini della determinazione del prezzo. L’importo già riconosciuto è pertanto commisurato esattamente al solo pregiudizio causalmente riferibile alla condotta dolosa. Il secondo motivo è inammissibile per estraneità al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo. Il terzo è un non motivo, dipendendo la statuizione sulle spese dalla decisione di merito.
Nota della Redazione
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