Mutuo e derivato cap: indeterminatezza del tasso e verifica di usurarietà (Cass. civ. Sez. I n. 5379 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mutuo ipotecario a tasso indicizzato, la domanda di nullità della clausola di determinazione degli interessi per indeterminatezza del parametro di indicizzazione, fondata su un fatto diverso da quello dedotto nell’atto introduttivo, costituisce domanda nuova e come tale è inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. La verifica del carattere usurario va condotta sul tasso corrispettivo e sul tasso moratorio, e il giudice di merito che li abbia ritenuti entrambi rispettosi del tasso soglia rende motivazione adeguata, non sindacabile per motivazione apparente. Il contratto derivato di tipo interest rate cap, stipulato con funzione di copertura del rischio di oscillazione del parametro del tasso del mutuo, è meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato con una banca un contratto di mutuo ipotecario a tasso indicizzato, cui si accompagnava la stipulazione di un contratto derivato a protezione del rischio di variazione dei tassi. Convenne in giudizio la banca mutuante esponendo la pretesa usurarietà di interessi e costi e chiedendo, tra l’altro, la riduzione dell’ipoteca costituita a garanzia del rimborso del mutuo.

Il Tribunale respinse la domanda. La Corte d’appello dichiarò il difetto di legittimazione passiva di una delle banche convenute e respinse il gravame. La ricorrente propose ricorso per cassazione con otto mezzi; la controricorrente spiegò ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il primo mezzo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla indeterminatezza del parametro di indicizzazione, è dichiarato inammissibile. La censura mossa in appello mirava all’accoglimento di una domanda nuova, fondata su un fatto diverso da quello introdotto in primo grado e quindi preclusa dall’art. 345 cod. proc. civ. La Corte distrettuale, del resto, aveva implicitamente ma chiaramente respinto la questione, giudicando ininfluente la lamentata indeterminatezza a fronte del dato pacifico del rispetto del tasso soglia al momento della stipulazione.

Anche il secondo mezzo è infondato. La verifica di usurarietà era stata condotta sul tasso corrispettivo e sul tasso moratorio, entrambi ritenuti conformi al tasso soglia antiusura: la motivazione del giudice di merito è chiara e non affetta dai vizi della motivazione apparente o perplessa.

Il terzo mezzo è respinto sul piano sostanziale. Il derivato era stato stipulato con funzione di copertura del rischio di oscillazione dell’indice assunto a parametro del tasso del mutuo, essendo il cliente interessato a cautelarsi contro le variazioni della misura degli interessi. Si tratta di una comune interest rate option di tipo cap, meritevole di tutela nel quadro dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ.

Il quarto mezzo è inammissibile per difetto di interesse: la ricorrente aveva rinunciato alla riassunzione e dunque alla domanda verso la banca, non essendo sul punto soccombente. Il quinto è infondato, dovendosi valutare la soccombenza complessivamente e non configurandosi soccombenza reciproca, non avendo la banca proposta alcuna domanda.

Il sesto mezzo è inammissibile: il giudizio sulla necessità della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, censurabile solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., con la preclusione della regola della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. Il settimo è inammissibile, essendo la valutazione sulla prova del valore del bene rimessa al merito. L’ottavo è inammissibile, rientrando la compensazione delle spese nei poteri discrezionali del giudice. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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