Domanda riconvenzionale di acquisto a non domino mai proposta (Cass. civ. Sez. II n. 3513 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non integra la proposizione di una domanda riconvenzionale di accertamento dell’acquisto a non domino la richiesta con cui il convenuto si limiti a domandare la declaratoria di nullità degli atti di trasferimento posti a fondamento dell’altrui titolo di proprietà. In tale ipotesi il giudice di appello che escluda l’esistenza di una domanda di acquisto a non domino non viola l’art. 112 cod. proc. civ., perché il petitum non corrisponde a quello che il ricorrente pretende essere stato formulato. La denuncia di successione, rilevante solo sul piano fiscale, non è idonea a provare la mancanza del titolo in capo al de cuius, né il certificato dell’Agenzia del Territorio attestante l’assenza di iscrizioni e trascrizioni è sufficiente a dimostrare la nullità dell’atto di cessione di quote. L’onere probatorio della mancata titolarità del dante causa grava su chi invochi l’acquisto a non domino.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un atto di citazione con cui un’attrice, acquirente di quote indivise di un terreno agricolo e del fabbricato insistente, ha convenuto in giudizio l’occupante per ottenere il rilascio degli immobili e il risarcimento dei danni da mancato godimento. La convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, deducendo la nullità degli atti su cui si fondava il titolo attoreo, e ha proposto domanda riconvenzionale di nullità della denuncia di successione e dell’atto di cessione di quote.
Il Tribunale ha rigettato sia la domanda principale, qualificata come rivendicazione, sia quella riconvenzionale. La Corte di appello ha respinto il gravame della convenuta, escludendo che questa avesse proposto una domanda di accertamento dell’acquisto a non domino e rilevando la carenza di prova della riconvenzionale. La questione giunge così in Cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha articolato quattro motivi. Con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 112, 163, 163-bis e 346 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile la riconvenzionale, ritenendo che in primo grado non fosse stata proposta domanda di acquisto a non domino. Il motivo è infondato: dal “petitum” in correlazione con la dedotta “causa petendi” emerge che la domanda era diretta solo alla declaratoria di nullità, inesistenza e “compiacenza” degli atti richiamati. Quanto fatto valere non implicava la proposizione di una domanda di accertamento dell’acquisto a non domino.
Il secondo e il terzo motivo — esaminati congiuntamente — sono inammissibili. La Corte rileva che la ricorrente non ha colto la ratio decidendi: la contestata denuncia di successione è rilevante solo sul piano fiscale, secondo il richiamo a Cass. n. 15716/2002 e Cass. n. 14395/2004. Il certificato dell’Agenzia del Territorio, indipendentemente dal mancato disconoscimento, si limita ad attestare l’assenza di iscrizioni e trascrizioni ed è inidoneo a fondare l’accertamento della nullità dell’atto di cessione. Sarebbe stata necessaria l’allegazione di ulteriori titoli.
Il quarto motivo è privo di fondamento. La ricorrente insiste nel conferire al certificato il valore di prova legale della mancanza di proprietà in capo al de cuius. La Corte esclude altresì la formazione di un giudicato, poiché per l’effetto devolutivo dell’appello restava controversa la titolarità dei beni e incombeva alla ricorrente l’onere di provare che l’attrice non avesse acquistato a titolo derivativo. Non basta la produzione del certificato, restando estranee al giudizio le vicende possessorie.
Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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