Azione di ingiustificato arricchimento esperibile dall’esecutore di lavori in caso di nullità del contratto d’appalto (Cass. civ. Sez. 1 n. 9692 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una dichiarazione di nullità dell’aggiudicazione e del conseguente contratto di appalto, l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ. è l’unica esperibile dall’esecutore dei lavori nei confronti del committente, ai sensi dell’art. 2042 cod. civ. L’atto interno con cui il consorzio stabile assegna i lavori alla consorziata non può produrre effetti giuridici se l’appalto è nullo, non sorgendo alcun rapporto obbligatorio tra consorzio e consorziata. L’indennizzo è dovuto solo nei limiti dell’arricchimento del committente, con esclusione dei costi che non abbiano procurato alcuna utilità, come quelli per l’anomalo andamento dei lavori o per interferenze esterne. Il giudice di merito, in sede di condanna generica, può delimitare i fatti astrattamente idonei a fondare l’indennizzo, senza che ciò configuri una motivazione apparente.
Il Fatto
Una società, socia di un consorzio stabile, aveva eseguito i lavori di riqualificazione del porto di una località, aggiudicati al consorzio dal comune. Dopo l’insorgere di un contenzioso, la società aveva agito direttamente nei confronti del comune per ottenere il pagamento del corrispettivo o, in subordine, l’indennizzo ex art. 2041 cod. civ. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che il credito spettasse al consorzio, mentre la Corte d’appello aveva parzialmente riformato la decisione, condannando il comune al pagamento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., la cui misura andava determinata in separato giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso principale del comune, ha chiarito che l’azione di ingiustificato arricchimento è ammissibile quando l’azione contrattuale non sia esperibile. Nel caso di specie, a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione e della dichiarazione di nullità del contratto di appalto, l’azione ex art. 2041 cod. civ. era l’unica percorribile. L’atto di assegnazione dei lavori dal consorzio alla consorziata, essendo nullo il contratto principale, non può esplicare alcun effetto giuridico, non sorgendo alcun rapporto obbligatorio tra consorzio e consorziata. La Corte ha inoltre precisato che l’indennizzo è dovuto solo nei limiti dell’arricchimento del committente, come previsto dall’art. 2041 cod. civ., e che la distinzione tra lavori eseguiti prima e dopo il fallimento del consorzio è irrilevante.
Quanto al secondo motivo del ricorso principale, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto il comune non aveva trascritto integralmente la sentenza di primo grado e gli atti processuali da cui si deduceva l’esistenza di un giudicato.
In relazione al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, relativo alla restituzione delle spese legali, per la mancata trascrizione degli atti processuali e dei documenti, e infondato il secondo. In particolare, ha escluso che il giudice di merito avesse violato l’art. 2041 cod. civ., poiché l’indennizzo non può essere riconosciuto per tutti i costi sostenuti, ma solo per quelli che hanno determinato un arricchimento del committente. La Corte ha ritenuto corretta l’esclusione delle riserve relative all’anomalo andamento dei lavori, alla custodia delle rocce e alle interferenze, in quanto tali maggiori spese non avevano procurato alcuna utilità alla pubblica amministrazione. Ha infine escluso la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto la delimitazione dei fatti rilevanti è avvenuta in conformità al principio per cui l’indennizzo è dovuto solo nei limiti dell’arricchimento.
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Nota della Redazione
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