Condizione risolutiva impossibile e indeterminabile: si ha per non apposta (Cass. civ. Sez. 2 n. 20987 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condizione risolutiva il cui evento dedotto sia indeterminato e/o indeterminabile è affetta da impossibilità e, ai sensi dell’art. 1354, secondo comma, cod. civ., si ha per non apposta, con conseguente sopravvivenza del contratto. L’art. 1353 cod. civ. disciplina il contratto condizionato e non le criticità della singola condizione, che restano regolate dall’art. 1354 cod. civ. In materia di spese processuali, la presenza di domande contrapposte tra le stesse parti, accolte solo parzialmente, integra una situazione di reciproca soccombenza che giustifica la compensazione parziale ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c..
Il Fatto
Il ricorrente conveniva in giudizio la controparte chiedendo la condanna alla restituzione di € 120.000,00, somma versata in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare. A un primo preliminare, condizionato alla concessione del mutuo, era seguito un secondo atto che fissava un prezzo inferiore e non riportava più la condizione, contenendo una clausola di risoluzione di pieno diritto per il caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà delle parti, entro una certa data non fosse stato stipulato l’atto definitivo. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, mentre la Corte d’Appello, riformando la sentenza, riconosceva alla controparte il diritto di trattenere la caparra di € 100.000,00, condannandola a restituire i residui € 20.000,00. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 1353 cod. civ., sostenendo che la clausola condizionale fosse nulla per indeterminatezza e non impossibile, con conseguente nullità dell’intero regolamento negoziale. La S.C. ritiene il motivo infondato: la Corte territoriale ha correttamente qualificato la condizione come risolutiva affetta da indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’evento dedotto, da cui discende la sua impossibilità. Il secondo comma dell’art. 1354 cod. civ. prevede che, in caso di condizione risolutiva impossibile, questa si ha come non apposta, diversamente da quanto dispone per la condizione sospensiva impossibile, che rende nullo il contratto.
Il secondo e il terzo motivo, entrambi incentrati sull’omesso esame di un fatto decisivo, sono dichiarati inammissibili. Il secondo perché la prova della verificazione della condizione era stata esclusa solo ad abundantiam dopo aver considerato la clausola come non apposta; il terzo perché proposto in via subordinata all’accoglimento dei primi due motivi, ormai respinti.
Il quarto motivo riguarda la statuizione sulle spese, con cui il ricorrente era stato condannato a rifondere i tre quarti delle spese dei due gradi. La Corte lo ritiene infondato. Nel caso di specie le parti avevano formulato domande contrapposte: il ricorrente aveva chiesto la restituzione dell’intero importo versato, mentre la controparte aveva domandato l’accertamento dell’inadempimento e del proprio diritto a trattenere la caparra. L’accoglimento solo parziale di tali domande integra un’ipotesi di reciproca soccombenza, che legittima la pronuncia di compensazione parziale ex art. 92, secondo comma, c.p.c., come affermato dalle Sezioni Unite n. 32061/2022. La scelta della misura della compensazione è valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1353 c.c. – Contratto condizionale
- Art. 1354 c.c. – Condizioni illecite o impossibili
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese