Omessa contribuzione previdenziale e difetto di giurisdizione sul TFS (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 61 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni pubbliche, la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti è limitata a quanto concerne il sorgere, il modificarsi e l’estinguersi del diritto a pensione in senso stretto. Ne restano escluse le questioni connesse al rapporto di pubblico impiego e, in particolare, quelle riguardanti il trattamento di fine servizio. La giurisdizione contabile, invece, si estende ai problemi connessi al rapporto pensionistico, tra cui l’omessa contribuzione previdenziale dedotta come lesiva della posizione contributiva del lavoratore. Nel merito, la pretesa di computo di un periodo lavorativo nel trattamento pensionistico presuppone un titolo che lo riconosca; se il provvedimento amministrativo di regolarizzazione è stato annullato in sede di controllo con atto divenuto definitivo, viene meno il presupposto giuridico dell’intero impianto di pretese.
Il Fatto
Il ricorrente, medico già dipendente di un’azienda sanitaria locale, ha chiesto di riconoscere il proprio diritto al versamento della contribuzione previdenziale per un periodo di lavoro risalente, che assume svolto in regime subordinato, e di conseguenza la rideterminazione della pensione in godimento con il computo di tale anzianità. Ha inoltre domandato la condanna solidale dell’INPS e della struttura sanitaria al pagamento delle differenze pensionistiche e dell’indennità premio di servizio, con rivalutazione e interessi.
La pretesa si fondava su una delibera del comitato di gestione dell’allora unità sanitaria locale, che aveva riconosciuto il servizio di vari sanitari ai fini dell’iscrizione obbligatoria alla cassa di previdenza dei sanitari. L’azienda sanitaria ha eccepito l’annullamento di quella delibera da parte del comitato regionale di controllo, con provvedimento mai impugnato e divenuto definitivo, oltre al difetto di giurisdizione e alla prescrizione. L’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa al trattamento di fine servizio e, nel merito, la prescrizione quinquennale dei contributi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione di giurisdizione, che viene risolta con un criterio di riparto consolidato. Viene richiamato il principio per cui la giurisdizione esclusiva contabile in materia di pensioni è limitata al sorgere, al modificarsi e all’estinguersi del diritto a pensione in senso stretto, restando estranea ogni questione connessa al rapporto di pubblico impiego e, segnatamente, il trattamento di fine rapporto in qualunque forma si presenti. Il riferimento è a Cass. Sez. Un. n. 11849/2016, richiamata anche da pronunce recenti delle sezioni giurisdizionali regionali.
Su questa base il giudice contabile dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla domanda concernente il trattamento di fine servizio, demandandola al giudice ordinario. La decisione è coerente con la distinzione tra posizione pensionistica in senso proprio e posizione di fine rapporto.
La giurisdizione viene invece affermata con riferimento alle ulteriori domande, che hanno ad oggetto l’asserita omessa contribuzione previdenziale relativa al rapporto intercorso con l’unità sanitaria e gli effetti pregiudiziali sul rapporto pensionistico in godimento. Il Collegio valorizza il medesimo arresto delle Sezioni Unite, secondo cui la giurisdizione contabile riguarda anche i problemi connessi al rapporto pensionistico, quali il riscatto di periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, gli assegni accessori, gli interessi e la rivalutazione.
Nel merito, il ricorso è respinto. Risulta decisiva la circostanza che la delibera del comitato di gestione, unico titolo posto a fondamento del riconoscimento del periodo lavorativo ai fini previdenziali, sia stata annullata per vizio di legittimità dal comitato regionale di controllo con provvedimento mai impugnato in sede giurisdizionale e quindi divenuto definitivo. Il venir meno di quel titolo travolge il presupposto giuridico dell’intero impianto di pretese.
La Corte non si sofferma sulle ulteriori eccezioni di merito, poiché l’infondatezza trova nella caducazione della delibera il suo fondamento assorbente. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di ciascuna parte resistente. Il giudice dispone infine l’annotazione a tutela dei dati personali del ricorrente ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati.
Nota della Redazione
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