Estinzione del giudizio pensionistico per mancata istanza di prosecuzione dopo la sospensione (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 36 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il giudizio contabile sia stato sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale su questioni di legittimità costituzionale prospettate dalle parti, la pubblicazione della pronuncia del Giudice delle leggi fa cessare la causa di sospensione. Da quel momento decorre il termine perentorio di tre mesi per la presentazione dell’istanza di prosecuzione, ai sensi dell’art. 107, comma 1, c.g.c. La mancata proposizione dell’istanza nel termine determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.g.c., con compensazione integrale delle spese secondo l’art. 111, comma 8, c.g.c. Il giudice non è tenuto a esaminare nel merito le domande originarie, né a verificare d’ufficio la perdurante volontà delle parti di coltivare la causa.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di trattamenti pensionistici, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla integrale rivalutazione della pensione per il periodo 2023-2024, contestando le riduzioni operate dall’ente previdenziale. Nel ricorso hanno prospettato l’illegittimità delle ritenute e dedotto profili di contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., chiedendo la condanna dell’istituto alla restituzione delle somme trattenute, con rivalutazione monetaria e interessi legali.
L’ente previdenziale si è costituito contestando la fondatezza delle censure e sostenendo la correttezza della disciplina perequativa applicata. Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza del 9 luglio 2025 il giudice ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni già rimesse dalla Sezione Giurisdizionale Friuli-Venezia-Giulia con ordinanza n. 213 del 17 ottobre 2019, fissando il termine di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione per la prosecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte costituzionale ha esaminato le questioni con la sentenza n. 19/2025, depositata il 14 febbraio 2025 e pubblicata in G.U. n. 8 del 19 febbraio 2025, e con la sentenza n. 167/2025, depositata il 13 novembre 2025 e pubblicata nella G.U. – 1 Serie Speciale n. 47 del 19 novembre 2025.
Con la pubblicazione di tali pronunce è venuta meno la causa di sospensione del giudizio. Da quel momento le parti erano onerate di presentare istanza di proseguimento ai sensi dell’art. 107, comma 1, c.g.c., nel termine perentorio di tre mesi.
Il giudice rileva che nessuna istanza di prosecuzione è stata depositata dalle parti entro il termine previsto. Il dato è decisivo: il legislatore processuale ha configurato la riattivazione del giudizio sospeso come un onere di impulso di parte, non come un’attività officiosa del giudice.
Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.g.c.. La pronuncia non involve il merito delle domande pensionistiche: la definizione è solo processuale e consegue all’inerzia delle parti rispetto all’onere di impulso.
Le spese sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c., tenuto conto della complessità e della novità delle questioni coinvolte. Il giudizio è stato definito con lettura del dispositivo in udienza ai sensi dell’art. 167 c.g.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.