Motivazione apparente e ricorso per cassazione redatto per assemblaggio documentale (Cass. civ. Sez. V n. 26701 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione redatto con la tecnica del c.d. assemblaggio, mediante mera riproduzione grafica di documenti integralmente trascritti, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non potendosi demandare all’interprete la ricerca degli elementi rilevanti all’interno dei documenti. La motivazione apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile integra error in procedendo e comporta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. In tema di impugnazione, l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non ne determina di per sé l’inammissibilità, se la Corte può procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio sulla base delle argomentazioni svolte dal ricorrente.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di rettifica del valore di un immobile compravenduto, con liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente, rilevando che l’impugnativa era stata proposta con ricorso-mediazione ex art. 17 bis d.lgs. n. 546/1992, non depositato nel termine decadenziale.
La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello della società, ha dichiarato ammissibile il ricorso e ridotto il valore accertato del 30%, determinandolo in euro 650.720,00. La società ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo; l’amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, censurando la violazione degli artt. 17 bis e 22 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare un vizio di redazione dell’atto introduttivo. Il ricorso risulta costruito con la tecnica del c.d. assemblaggio, ossia mediante la mera riproduzione grafica dell’avviso e della risoluzione ministeriale. Tale modalità di stesura, osserva il Collegio, viola l’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria e maschera i dati effettivamente rilevanti, risolvendosi in un difetto di autosufficienza. Non si può chiedere all’interprete di ricostruire una connessione logica tra i documenti non esplicitata dalla parte.
Il Collegio richiama sul punto un consolidato orientamento, citando Sez. 5 n. 18363 del 18.09.2015 e le successive Cass. n. 8035/2020, Cass. n. 26837/2020 e Cass. n. 33353/2023.
Sotto altro profilo, la Corte ricorda che l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non ne determina di per sé l’inammissibilità, se il giudice di legittimità può agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio sulla base delle argomentazioni esposte dal ricorrente, non avendo la rubrica contenuto vincolante (Cass. n. 12690 del 23.05.2018).
Quanto alla dedotta nullità della sentenza per vizio di motivazione, la Corte ribadisce che la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile integrano error in procedendo rilevante ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dovendo il vizio emergere immediatamente dal testo della sentenza impugnata. Sul punto sono richiamate Cass., Sez. U., n. 8053 del 07.04.2014, Cass. n. 22598 del 25.09.2018, Cass. n. 6626 del 01.03.2022, Cass., Sez. U., n. 22232 del 03.11.2016 e Cass. n. 20322/2023. È esclusa invece ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Nel caso concreto, la motivazione della Commissione tributaria regionale individua la propria ratio decidendi nella valutazione delle spese di ristrutturazione documentate e della vetustà dell’immobile, ritenute idonee a superare la presunzione relativa dei valori OMI. Le contestazioni della società sulla determinazione del valore in comune commercio si risolvono dunque in una valutazione di elementi fattuali riservata al giudice di merito. Il ricorso principale è pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale e condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.410,00, oltre contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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