Donazione modale a favore del terzo e imponibilità del modus quale reddito (Cass. civ. Sez. V n. 8875 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il modus costituisce elemento accidentale della donazione e del testamento, disciplinato dall’art. 793 cod. civ., e non condiziona l’efficacia del negozio. Esso può avere ad oggetto una prestazione economico-patrimoniale in favore del donante stesso o di un terzo determinato, nei limiti del valore del bene donato. Quando l’istituzione dell’onere sia determinata da spirito di liberalità del disponente, la donazione modale a favore di un terzo realizza una donazione indiretta del donante al beneficiario dell’onere, che ne diviene indiretto donatario. In tale schema il donatario opera come longa manus del donante, sicché le somme corrisposte al terzo beneficiario non costituiscono reddito assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 TUIR.

Il Fatto

Con atto del 22 luglio 2004 una donna donava al figlio la propria attività di farmacia, imponendogli l’onere di corrispondere al padre la somma di 500.000 euro, rateizzata in dieci annualità da 50.000 euro ciascuna. Il padre, destinatario dell’attribuzione, era il coniuge della donante.

Per l’anno di imposta 2006 l’Agenzia delle entrate accertava in capo al padre un maggior reddito da lavoro dipendente non dichiarato di 50.000 euro, qualificando la somma ricevuta come reddito assimilato ai sensi dell’art. 50, lett. i), del TUIR. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento; la CTP rigettava il ricorso e la CTR respingeva l’appello. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono esaminati congiuntamente e giudicati fondati. La Corte muove dalla qualificazione del negozio accolta in appello, che aveva ricondotto le somme annualmente versate dal figlio al padre ai redditi da lavoro dipendente, e dalla tesi per cui la donazione modale non potrebbe costituire in favore del terzo beneficiario del modus una liberalità indiretta.

Entrambe le ricostruzioni sono errate. Il modus rientra tra le fonti tipiche delle obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 cod. civ. ed è suscettibile di adempimento forzato, ma ciò non incide sulla posizione del beneficiario. Con tale strumento può essere realizzato un contratto a favore del terzo e può configurarsi una donazione indiretta, ove l’istituzione dell’onere sia determinata da spirito di liberalità del disponente.

Nello schema della donazione modale a favore di un terzo determinato, caratterizzato da spirito liberale, il donante realizza l’arricchimento patrimoniale del beneficiario attraverso l’intermediazione materiale del donatario, che agisce come sua longa manus per eseguire la prestazione oggetto dell’onere. La Corte richiama l’art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346/1990, secondo cui gli oneri che gravano sulla donazione aventi ad oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente si considerano donazioni a favore dei beneficiari.

La donazione modale con destinatario determinato costituisce dunque una doppia donazione: una a favore del donatario e l’altra a favore del beneficiario dell’onere, come affermato da Cass. n. 29506 del 2020 e Cass. n. 19561 del 2022. Nella specie, l’intento di riequilibrare i rapporti economici familiari, beneficiando non solo il figlio ma anche altri membri della famiglia, è espressione dell’animo liberale, poiché la farmacia non era della famiglia ma della donante.

Il terzo motivo, relativo all’interpretazione del contratto, resta assorbito. Assorbito anche il quarto, poiché la tassazione ai sensi dell’art. 50 TUIR presupponeva l’assenza dell’intento liberale. La Corte rileva inoltre l’ulteriore errore del giudice d’appello, che ha configurato come assegno periodico quella che è una semplice rateazione di una somma intera. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso introduttivo è accolto ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ..

Nota della Redazione

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