Interrogatorio preventivo omesso e nullità intermedia sanata dal difetto di interesse (Cass. pen. Sez. IV n. 28493 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità a regime intermedio derivante dall’omesso espletamento dell’interrogatorio preventivo di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. non è deducibile da chi non abbia un interesse concreto all’osservanza della disposizione violata. L’indagato che, nell’interrogatorio postumo di garanzia, si sia avvalso della facoltà di non rispondere deve indicare, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., il pregiudizio effettivo subito nella propria linea difensiva, non bastando l’allegazione di un mero pregiudizio astratto o potenziale. La legittimità del differimento dell’interrogatorio, quando il provvedimento genetico recepisce l’aggravante che lo consente, va valutata con riferimento all’incolpazione provvisoria esistente al momento dell’emissione della misura, e non alla sua successiva esclusione in sede di riesame.
Il Fatto
Il Gip del Tribunale di Foggia applicava la custodia cautelare in carcere per il delitto continuato di detenzione illecita e cessione di cocaina, contestato con l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale di Bari, in sede di riesame, accoglieva parzialmente l’istanza, escludeva l’aggravante e sostituiva la misura con gli arresti domiciliari.
L’indagato ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., per non essere stato espletato l’interrogatorio preventivo, con conseguente nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente richiamava l’informazione provvisoria di una pronuncia delle Sezioni Unite, che avrebbe imposto di distinguere le posizioni dei coindagati e di non posticipare l’interrogatorio per coloro ai quali non fosse contestata l’aggravante.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile. La Corte muove da un principio consolidato: quando la quaestio iuris è correttamente risolta, le doglianze sono inammissibili anche se il percorso argomentativo è errato, poiché l’interesse all’impugnazione riposa sulla soluzione della questione e non sulla sua motivazione (Sez. Un. n. 29541 del 16.07.2020).
La doglianza è anzitutto generica. Il Gip aveva applicato la misura per la fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 aggravata dall’ingente quantità, che nel catalogo dei reati per i quali non è previsto l’interrogatorio preventivo rientra; l’aggravante risultava contestata e il differimento era legittimo al momento dell’emissione della misura. Il Tribunale del riesame l’ha poi esclusa nel subprocedimento cautelare, ma l’obbligatorietà dell’interrogatorio preventivo si valuta sulla contestazione provvisoria recepita nell’ordinanza genetica, non sul suo esito successivo.
Anche ammesso il difetto procedurale, esso integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, riconducibile all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., come affermato da un orientamento che la stessa informazione provvisoria richiamata dal ricorrente conferma.
Il punto decisivo è però un altro: per l’art. 182, comma 1, cod. proc. pen., le nullità a regime intermedio non possono essere eccepite da chi non ha interesse all’osservanza della disposizione. Tale interesse non sorge per il solo fatto della violazione, se non ne sia derivata una concreta lesione delle prerogative difensive. L’indagato, nell’interrogatorio ritardato, si è avvalso della facoltà di non rispondere: avrebbe quindi dovuto dedurre il pregiudizio concreto che l’omissione ha arrecato alla sua linea difensiva, e non la sola astratta omissione dell’interrogatorio preventivo. In assenza di questa prospettazione, la doglianza non è sostenuta da un interesse rilevante.
Ne segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale
- Art. 182 c.p.p. – Deducibilità delle nullità
- Art. 291 c.p.p. – Procedimento applicativo
- Art. 292 c.p.p. – Ordinanza del giudice