Doppia conforme e condanna ex art. 96 c.p.c. su proposta di definizione (Cass. civ. Sez. I n. 709 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di doppia conforme, il ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e di quella di appello e non dimostra che esse sono tra loro diverse. La diversità delle argomentazioni aggiunte dal giudice di appello non integra, di per sé, una diversità delle ragioni di fatto. Nel giudizio di legittimità avviato con il rito della proposta di definizione anticipata, la conformità tra proposta e decisione finale costituisce valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società affidataria di un appalto di servizi aveva chiesto, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per condotta contrattuale scorretta della stazione appaltante e, in subordine, l’indennizzo per ingiustificato arricchimento. Il Tribunale aveva accolto la domanda di accertamento negativo del credito proposta dall’azienda sanitaria, respingendo le domande riconvenzionali.
La Corte d’appello ha rigettato il gravame, confermando la decisione di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’azienda sanitaria ha resistito con controricorso. Alla proposta di definizione anticipata ha fatto seguito la richiesta di decisione della ricorrente, con procura speciale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1175, 1337 e 1338 cod. civ. e l’omesso esame di fatto decisivo. La Corte lo dichiara inammissibile: la regola della doppia conforme — ora trasfusa nel comma 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. — impone al ricorrente di allegare le distinte ragioni di fatto delle due decisioni. Nella specie il giudice di appello ha aggiunto argomentazioni ma non ha mutato le ragioni di fatto, avendo escluso ogni incolpevole affidamento della società in ordine alla clausola sociale.
La Corte richiama la giurisprudenza sulle Sezioni Unite n. 10798 del 2015 e su Sez. III n. 11209 del 2019 e Sez. I n. 15415 del 2018: il riconoscimento dell’utilità non è requisito dell’azione ex art. 2041 cod. civ., ma l’amministrazione può eccepire e provare l’arricchimento imposto, cioè non voluto o inconsapevole. L’argomento è decisivo perché le prestazioni aggiuntive risultano richieste da personale infermieristico e non da organi o funzionari dell’ente.
Il secondo e il terzo motivo sono parimenti inammissibili. Il giudice di appello ha escluso, con accertamento di fatto non sindacabile, che siano state richieste variazioni al progetto; il ricorso non confuta la ratio del provvedimento impugnato. Quanto alla dedotta motivazione apparente, la Corte territoriale ha comunque assolto il minimo costituzionale richiesto al giudice del merito, secondo il richiamo alle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile con condanna alle spese. La Corte applica poi l’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.: la conformità tra proposta e decisione integra, nei casi previsti, una valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e per la somma ulteriore da versare alla Cassa delle ammende. Il ricorrente è condannato all’importo liquidato per le spese, a una somma pari ad esso ex art. 96, comma 3, e a € 2.500,00 ex art. 96, comma 4, oltre al contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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