Responsabilità della creditrice pignorante ignara della sospensione della vendita (Cass. civ. Sez. III n. 14536 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione forzata, nessuna responsabilità risarcitoria può essere imputata alla creditrice pignorante e all’ausiliario incaricato delle operazioni di vendita che non abbiano avuto conoscenza del provvedimento di sospensione dell’esecuzione, adottato dal giudice dell’esecuzione con decreto inaudita altera parte e portato a conoscenza dell’opposta solo dopo il compimento della vendita. Il creditore opposto non è gravato da alcun onere di autonoma informazione sullo stato del giudizio di opposizione, né la cancelleria è tenuta a comunicargli d’ufficio i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, non essendo configurabile un obbligo siffatto in capo all’ufficio. È pertanto inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione di norme di diritto mediante asserzioni apodittiche, prive del richiamo di disposizioni normative o di interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali.

Il Fatto

La società ricorrente e il suo titolare convenivano in giudizio la società incaricata della vendita e l’agente della riscossione, chiedendo il risarcimento dei danni subiti nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata. Assumevano che, nonostante il provvedimento di sospensione dell’esecuzione adottato dal giudice dell’esecuzione, i beni mobili pignorati erano stati alienati il giorno successivo.

Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d’appello rigettava l’impugnazione, rilevando che la sospensione era stata comunicata all’opposta solo dopo la vendita. Proponevano quindi ricorso per cassazione; resisteva l’agente della riscossione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente censura l’affermazione della Corte di merito secondo cui il provvedimento di sospensione non era conoscibile prima della notificazione, poiché l’opposizione è depositata nel fascicolo dell’esecuzione e la cancelleria comunica d’ufficio ogni provvedimento emesso.

Il motivo è inammissibile. La Corte rileva che il provvedimento di sospensione, adottato con decreto inaudita altera parte, era stato portato a conoscenza dell’opposta solo dopo il compimento della vendita. Ne discende che nessuna responsabilità risarcitoria poteva derivare dalla condotta della creditrice pignorante e dell’ausiliario incaricato delle operazioni di vendita, ignari della sospensione.

Rispetto a tale coerente statuizione, la ricorrente afferma apoditticamente che il creditore opposto, in quanto abilitato ad accedere al fascicolo telematico, avrebbe potuto apprendere autonomamente dell’emissione del provvedimento, che la cancelleria comunicherebbe obbligatoriamente tutti i provvedimenti e che il delegato sarebbe tenuto a verificare costantemente il fascicolo. La Corte richiama il principio espresso da Cass., Sez. L, Ordinanza n. 17570 del 21/08/2020: quando è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme violate, ma anche con specifiche argomentazioni dirette a dimostrare il contrasto con le norme regolatrici della fattispecie.

La questione relativa alla validità della notificazione all’indirizzo p.e.c. estratto dal registro IPA è a sua volta inammissibile, perché non forma oggetto del decisum della Corte d’appello, che ha fondato la motivazione sulla mancata conoscenza del provvedimento di sospensione.

Quanto al secondo motivo, relativo all’art. 515 cod. proc. civ. e alla pretesa indispensabilità dei beni pignorati, la censura si dirige contro un’affermazione contenuta nella pronuncia di primo grado, riportata nella sentenza impugnata senza conferma da parte del giudice di merito; anch’essa è dunque inammissibile. Il ricorso è dichiarato tale, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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