Correzione dell’errore materiale per omessa distrazione delle spese al difensore antistatario (Cass. civ. Sez. I n. 12142 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore che si sia dichiarato antistatario, il rimedio esperibile non è costituito dai mezzi ordinari di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, bensì dal procedimento di correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Tale procedimento, oltre a essere coerente con l’art. 93, comma 2, cod. proc. civ., consente il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce al difensore distrattario di ottenere celermente un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Il Fatto
Un consorzio per l’area di sviluppo industriale aveva emesso ingiunzioni, ai sensi del r.d. n. 639/1910, nei confronti di numerose società insediate nelle aree del cratere, per il pagamento dei corrispettivi dei servizi erogati. Le opposizioni erano state accolte dal Tribunale, che aveva ritenuto la documentazione prodotta dal consorzio inidonea a provare il credito. Anche la Corte d’appello di Salerno, con la sentenza n. 687/2019, aveva respinto il gravame.
Il consorzio aveva proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, tutti incentrati sulla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio. La Corte, con l’ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso. I difensori di alcune società controricorrenti hanno poi proposto istanza congiunta di correzione, rilevando che il dispositivo non aveva disposto la distrazione delle spese, benché il difensore si fosse dichiarato antistatario nel controricorso.
La Motivazione della Corte
I tre motivi di ricorso investivano, da diverse angolazioni, la scelta della Corte d’appello di non dare corso alla consulenza tecnica d’ufficio. La Corte li ha trattati congiuntamente e li ha disattesi, muovendo dalla natura dell’istituto.
Il consulente nominato dal giudice può accertare i fatti inerenti all’oggetto della lite, purché non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare, salvo quelli rilevabili d’ufficio, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 3086/2022. Il giudizio sulla necessità e utilità della consulenza rientra nel potere discrezionale del giudice del merito ed è, di regola, incensurabile in cassazione (Cass. n. 7472/2017; Cass. n. 4853/2007).
La Corte ha precisato che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori. Deve indicare fatti specifici, il dato da cui risultino, il come e il quando siano stati discussi e la loro decisività; l’impugnazione soggiace alla preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 25281/2023).
La consulenza tecnica non è mezzo istruttorio in senso proprio, ma strumento di coadiuvo del giudice. Non può supplire alla deficienza delle allegazioni o delle offerte di prova, né compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi non provati (Cass. n. 30218/2017; Cass. n. 10373/2019). Quanto alla motivazione, nel vigore dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei casi indicati dalle Sezioni Unite n. 8053/2014.
Nel caso concreto la motivazione esiste e non è apparente: la Corte territoriale ha spiegato che la prova degli importi pretesi non poteva trarsi dalle delibere nn. 27/2000 e 61/2000, perché non analitiche e prive di riscontro documentale, e che il consorzio, attore sostanziale, non aveva provato i fatti costitutivi ex art. 2697 cod. civ., né la quantità e qualità dei servizi resi. Il rigetto dell’istanza di consulenza era dunque motivato e non sindacabile, mentre le censure sollecitavano solo un diverso apprezzamento del merito.
Nota della Redazione
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