Doppia conforme e interpretazione del contratto nel compenso professionale (Cass. civ. Sez. II n. 17063 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza d’appello, la deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. in ipotesi di doppia conforme impone al ricorrente di indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello, dimostrando la loro divergenza. L’omessa applicazione di un ragionamento presuntivo su fatti noti non è denunciabile come violazione dell’art. 2729 cod. civ., ma può integrare omesso esame di un fatto secondario, con i limiti di cui all’art. 348-ter, commi quarto e quinto, cod. proc. civ.. Nell’interpretazione del contratto, il criterio conservativo dell’art. 1367 cod. civ. ha carattere integrativo e sussidiario e postula che il giudice non sia stato in grado di individuare il comune intento delle parti attraverso i criteri degli artt. 1362 e ss. cod. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, professionista, ha adito il Tribunale di Milano chiedendo la condanna della società committente al pagamento di un compenso professionale per le funzioni di direttore dei lavori, responsabile e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, svolte su impianti di generazione di energia rinnovabile in tre siti. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, condannando la società al pagamento di una somma per le sole attività riferite a uno degli impianti.

La Corte d’appello di Roma ha parzialmente riformato la decisione, accogliendo il gravame incidentale della società e riducendo ulteriormente la condanna. Il giudice distrettuale ha ricondotto le attività relative agli altri impianti a un rapporto tra società, e non a un rapporto diretto tra il professionista e la committente. Avverso tale pronuncia il professionista ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, illustrati con memoria; la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi denunciano vizio di motivazione, omessa pronuncia su motivi di appello e violazione di plurime disposizioni, lamentando l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e dei documenti, nonché la mancata considerazione della nullità dell’incarico conferito alla società terza. La Corte li esamina congiuntamente e li dichiara infondati.

Il Collegio osserva anzitutto che la pronuncia impugnata si fonda sulle stesse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado. Ne deriva che, nel dedurre la violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente avrebbe dovuto indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento delle due decisioni, dimostrandone la divergenza, secondo i precedenti richiamati (Cass. 5528/2014; Cass. 26774/2016; Cass. 5947/2023).

Sotto altro profilo, la mancata applicazione del ragionamento presuntivo su fatti noti non è denunciabile come violazione dell’art. 2729 cod. civ., secondo le indicazioni delle Sezioni Unite n. 8053/2014, ma può integrare l’omesso esame di un fatto secondario, dovendo possedere i requisiti che ne condizionano lo scrutinio ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. 17720/2018; Cass. 28407/2023; Cass. 706/2004). La sua deduzione non si sottrae, quindi, ai limiti derivanti dalla preclusione dell’art. 348-ter, commi quarto e quinto, cod. proc. civ. in caso di doppia conforme.

Nel merito, la Corte rileva che il giudice distrettuale ha motivato in modo non apparente, affermando che non era plausibile che le parti, dopo aver formalizzato l’accordo per un impianto, avessero stipulato verbalmente altro incarico di rilevante impegno economico, e che era stata la società terza ad assumere le attività di progettazione, avvalendosi del ricorrente in virtù di un rapporto interno. Il compenso richiesto era dunque ricompreso nel corrispettivo pattuito tra le società, pur prevedendo il contratto che il professionista potesse fatturare direttamente alla committente, clausola intesa come semplice indicazione di pagamento.

La Corte ribadisce infine che, una volta individuato il contenuto del contratto sulla base del testo e degli altri criteri ermeneutici principali, non era consentito ricorrere ai criteri di interpretazione conservativa per superare eventuali ragioni di nullità dell’accordo. Il criterio dell’art. 1367 cod. civ. ha carattere integrativo e sussidiario e postula che il giudice non sia stato in condizione di individuare il comune intento delle parti mediante i criteri degli artt. 1362 e ss. cod. civ. (Cass. 7972/2007; Cass. 9786/2010; Cass. 27564/2011; Cass. 5595/2014).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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