Società di persone, litisconsorzio necessario con società e soci (Cass. civ. Sez. V n. 17064 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario avente ad oggetto l’accertamento del reddito di una società di persone, la causa è inscindibile, perché l’accertamento del reddito sociale si riverbera sulla quota imputata per trasparenza a ciascun socio. Ne consegue il litisconsorzio necessario originario tra società e soci, con la partecipazione di tutti al giudizio. La sentenza d’appello pronunciata nei confronti del solo socio è pertanto nulla e deve essere cassata con rinvio, anche in applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, la cui portata è sovrapponibile a quella degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ. Il vizio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, a fronte della mancata dichiarazione dei redditi di una società in accomandita semplice, ricostruiva il volume d’affari per l’anno 2007 attraverso le banche dati e imputava per trasparenza la quota di reddito al socio accomandante, titolare del 60 per cento.
Il contribuente impugnava l’atto. La Commissione tributaria provinciale disponeva l’integrazione del contraddittorio verso la società e l’altro socio, poi respingeva il ricorso. In appello la Commissione tributaria regionale, nel solo contraddittorio del socio, confermava la decisione di primo grado. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con cinque motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale la questione del litisconsorzio necessario, che assume rilievo assorbente rispetto agli altri motivi. Il giudizio, fin dalla sua introduzione, ha sempre avuto ad oggetto anche l’accertamento societario: in primo grado ciò aveva determinato l’ordinanza di integrazione del contraddittorio; in appello il ricorrente aveva dedotto il difetto di prova dell’accertamento societario; in cassazione il terzo e il quarto motivo ineriscono direttamente a tale accertamento.
Da qui la conclusione: l’accertamento intervenuto fra più parti attiene a una causa inscindibile, non potendosi separare l’accertamento del reddito sociale dalla quota imputata al socio. Il naturale riverbero del reddito della società sulla posizione del socio impone che società e soci siano tutti contraddittori nel giudizio.
La Corte richiama la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 11676 del 2024, che ha chiarito come anche l’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 abbia portata sovrapponibile a quella degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., limitando il litisconsorzio processuale alle sole ipotesi di inscindibilità tra cause. Proprio tale ipotesi ricorre nella specie.
Ne deriva che la pronuncia d’appello avrebbe dovuto essere resa anche nei confronti della società e dell’altro socio, quali litisconsorti necessari. Non essendo ciò avvenuto — come si ricava dal ricorso, dalla sentenza impugnata e dall’intestazione dell’atto d’appello — la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio d’appello e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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