Doppia conforme e mescolanza dei motivi: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 13808 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili, perché una tale formulazione rimette al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili. In ipotesi di doppia conforme, quando la pronuncia d’appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, il ricorso può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, cod. proc. civ. La revisione degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito è preclusa in sede di legittimità, restando il sindacato sulla motivazione circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.
Il Fatto
Una lavoratrice agiva nei confronti di un ente religioso, titolare di una struttura ricettizia, per ottenere differenze retributive relative al periodo di lavoro svolto dal 1989 al 2006. Il Tribunale, in parziale accoglimento, condannava l’ente al pagamento di una somma parametrata all’inquadramento di IV livello del CCNL Aziende del settore turismo, per mansioni di cuoca e, all’occorrenza, cameriera di sala e ai piani, a tempo pieno, rispetto all’assunzione a tempo parziale come addetta ai servizi domestici.
La Corte d’Appello, in parziale riforma, riduceva l’importo dovuto. L’ente proponeva quindi ricorso per cassazione con unico motivo, articolato su più profili, contestando l’applicazione del contratto collettivo del turismo all’intero rapporto e deducendo la stagionalità estiva dell’attività. La lavoratrice resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto una sovrapposizione di profili di censura non compatibili all’interno del medesimo motivo. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che non è consentita la prospettazione della stessa questione sotto profili incompatibili, quali la violazione di legge e l’omesso esame di fatto decisivo, perché così si attribuisce al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente.
Quanto al profilo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., la Corte osserva che la pronuncia d’appello ha sostanzialmente confermato le statuizioni di primo grado, realizzandosi così l’ipotesi di doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. (ora art. 360, comma 4, cod. proc. civ.). In tale evenienza il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, cod. proc. civ.
Nel merito, i giudici di merito hanno accertato lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito di una struttura ricettiva gestita in maniera imprenditoriale, per tutto l’arco dell’anno, con sole differenti ore lavorate nei mesi invernali ed estivi. La parte non può quindi rimettere in discussione, con una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali, essendo la revisione degli accertamenti di fatto preclusa in sede di legittimità.
La Corte richiama i passaggi motivazionali della sentenza impugnata, ove si è ritenuto inadeguato, ai sensi dell’art. 36 Cost., il parametro del CCNL del lavoro domestico, emergendo la gestione di una pensione con servizi organizzati di ristorazione e alloggio. Il riferimento al pieno regime di operatività estiva significa che negli altri mesi l’attività era rivolta a un numero minore di ospiti, non che fosse di natura diversa.
Pertanto la questione della prevalenza o della concorrente applicazione di diversi contratti collettivi, dalla quale ricavare una violazione degli artt. 2070 e 2099 cod. civ., richiede una rivalutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità. Né la questione è deducibile quale nullità ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., essendo il sindacato sulla motivazione circoscritto alla verifica del minimo costituzionale. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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