Novità probatorie in appello e insindacabilità dei poteri istruttori d’ufficio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6145 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, l’acquisizione di nuovi documenti o l’ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello rientra tra i poteri discrezionali riconosciuti dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità anche quando manchi un’espressa motivazione sull’indispensabilità o necessità del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi ritenere la motivazione implicita nel provvedimento adottato. Qualora si denuncino la mancata ammissione di mezzi istruttori e i vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori e di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, per consentire il controllo sulla decisività delle prove. Le censure di motivazione sono ammissibili in cassazione solo nei limiti del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost..
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla società al lavoratore, ritenendo non provati i fatti posti a base del recesso. Il giudice di secondo grado, rilevata la necessità di un’integrazione istruttoria per le discrepanze nelle dichiarazioni rese dai testi in primo grado, aveva disposto l’ammissione della prova testimoniale richiesta già in prime cure. Dalle testimonianze rese in appello era emersa la mancata conferma della tesi della teste le cui dichiarazioni costituivano il contenuto degli addebiti, fondati su frasi e comportamenti offensivi nei confronti della stessa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso il motivo di ricorso con cui la società lamentava la mancata motivazione sull’esercizio dei poteri istruttori officiosi ex artt. 421 e 437 cod. proc. civ., richiamando il principio secondo cui tale esercizio è insindacabile in sede di legittimità, con motivazione implicita nel provvedimento. Nel caso di specie, la corte territoriale aveva esplicitato le ragioni dell’approfondimento istruttorio, ammettendo la prova già richiesta in primo grado.
Quanto alla mancata ammissione delle ulteriori richieste istruttorie articolate all’esito della prova testimoniale, la Corte ha richiamato il principio per cui il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori e di dimostrarne la decisività. L’articolazione di più circostanze da sottoporre al vaglio giudiziale è stata ritenuta sintomatica di contrapposte deduzioni, non di un fatto storico in grado di mutare la decisione finale: trattandosi di valutazioni che il giudice aveva già espresso, è stata esclusa l’assoluta dirimenza delle prove richieste rispetto al giudizio effettuato.
In relazione all’episodio oggetto di contestazione disciplinare, la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva valutato gli addebiti sulla base delle risultanti testimoniali riportate in motivazione. Il vizio di motivazione non è rinvenibile, poiché il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale ex art. 111 Cost., violato solo in caso di motivazione totalmente mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
Risulta inammissibile la censura che sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie, così come inconferente quella sulla proporzionalità della sanzione espulsiva, una volta escluso che i fatti contestati fossero avvenuti come addebitati. Il ricorso è stato complessivamente rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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