Onere della prova e principio di acquisizione probatoria nel giudizio di appalto (Cass. civ. Sez. I n. 3908 del 16.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice applica la regola di giudizio sull’onere della prova attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non quando valuti le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.. Il principio dispositivo convive con il principio di acquisizione probatoria: le risultanze istruttorie, comunque ottenute e qualunque sia la parte che le ha introdotte, concorrono tutte alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la provenienza condizioni tale convincimento. Ne consegue che una prova fornita da una parte può essere utilizzata per trarne argomenti favorevoli alla controparte. Il ricorso incidentale tardivo, in ragione dell’inammissibilità del ricorso principale, perde ogni efficacia ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società appaltatrice ha convenuto in giudizio la stazione appaltante per ottenere il pagamento di alcune riserve iscritte nel corso dei lavori di realizzazione di un’opera viaria, tra cui i maggiori oneri derivati dall’illegittima sospensione dei lavori protrattasi per 221 giorni e i maggiori oneri da ridotta produttività. La committente ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale per il pagamento di penali dovute al ritardo nella consegna delle opere e nei frazionamenti dei suoli da espropriare.
Il tribunale ha rigettato le domande dell’appaltatrice e accolto le riconvenzionali. La Corte d’appello ha confermato il rigetto delle riserve, ha ridotto gli importi delle penali per un errore di calcolo del primo giudice e ha revocato le condanne relative al risarcimento di danni ulteriori, esclusi dalle clausole penali contrattuali. L’appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la committente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che la Corte d’appello aveva posto a suo carico l’onere di allegare e dimostrare l’illegittimità della sospensione, mentre spettava alla committente provare il fatto modificativo. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, perché non coglie l’esatta ratio decidendi.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la violazione dell’art. 2697 cod. civ. non si ravvisa nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, poiché tale attività è consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (Cass., sez. VI-3, n. 26769 del 2018). Ha inoltre ribadito che il principio dell’onere della prova non implica che la dimostrazione del diritto vantato dipenda solo dalle prove prodotte dalla parte gravata dall’onere, potendo desumersi anche da prove acquisite su iniziativa della controparte, in virtù del principio di acquisizione probatoria (Cass. sez. L, n. 23286 del 2024).
Nel caso concreto, la Corte territoriale non ha deciso predicando un mancato assolvimento dell’onere probatorio, ma ha valorizzato le prove già in atti, in particolare la c.t.u. e la documentazione prodotta, confrontando il progetto iniziale con la variante. Il riferimento alla mancata allegazione ha avuto solo funzione di rafforzamento di quanto già risultava dalla consulenza e dai documenti. La ricorrente non ha inoltre censurato l’ulteriore ratio decidendi fondata sulla decadenza dal diritto di iscrivere riserve sulla legittimità della sospensione.
Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato un’extrapetizione ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che la Corte avesse fondato il rigetto su ragioni diverse da quelle allegate dalla committente. Anche tale doglianza è stata dichiarata inammissibile: essa è priva di autosufficienza, non essendo stata trascritta l’intera comparsa della controparte, e non coglie la ratio della decisione, fondata anche sull’accordo intervenuto tra appaltatrice e stazione appaltante.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha rilevato che la sentenza d’appello è stata depositata il 28 maggio 2018 e non notificata; il ricorso principale è stato notificato entro l’anno e il termine per il controricorso scadeva il 7 settembre 2019. Il controricorso contenente il ricorso incidentale è stato notificato il 16 ottobre 2019, quindi tardivamente. In ragione dell’inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo ha perso ogni efficacia ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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