Procura digitalizzata valida con ricorso nativo digitale (Cass. civ. Sez. Un. n. 2077 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di ricorso per cassazione redatto in formato nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici — al messaggio di posta elettronica certificata con cui l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella busta telematica con cui l’atto è depositato — di una copia digitalizzata della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., di procura speciale apposta in calce al ricorso. Ne consegue che la procura è valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione, non essendo richiesto un riferimento intrinseco al giudizio quando la specialità sia soddisfatta dalla collocazione topografica.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione all’esecuzione avverso una serie di cartelle esattoriali emesse a titolo di sanzioni amministrative da un ente locale e da alcune amministrazioni statali. Il giudice di pace aveva accolto in parte l’opposizione, dichiarando cessata la materia del contendere su alcune pretese e condannando solidalmente le parti opposte al pagamento della metà delle spese di lite.
L’appello del ricorrente, limitato al capo delle spese, era stato rigettato dal tribunale, che aveva confermato la pronuncia di primo grado integrandone la motivazione. Proposto ricorso per cassazione con tre motivi, la Terza Sezione — inizialmente investita del ricorso — ha rimesso gli atti al Primo Presidente per la trattazione a Sezioni Unite, stante la questione di massima di particolare importanza sulla validità della procura speciale rilasciata dal ricorrente con sottoscrizione autografa su supporto cartaceo, in modalità analogica, e utilizzata in copia digitalizzata.
La Motivazione della Corte
La questione rimessa riguarda la validità della procura alle liti conferita su supporto cartaceo e trasmessa in copia informatica autenticata dal difensore, quando il ricorso sia redatto in formato nativo digitale e notificato a mezzo PEC. La Sezione rimettente aveva escluso che la specialità potesse derivare dalla collocazione topografica, mancando in natura la congiunzione materiale tra procura e ricorso, e aveva ritenuto necessaria una specialità per contenuto, per evitare che l’originale cartaceo potesse essere reimpiegato in una serie indefinita di processi.
Le Sezioni Unite muovono dalla constatazione che l’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, contempla tre modalità di conferimento — su foglio separato, su documento informatico e su copia informatica autenticata da supporto cartaceo — tutte accomunate dal rilascio su supporto separato dall’atto. Nelle ipotesi digitale e digitalizzata la congiunzione è soltanto virtuale, sicché non esiste tra esse differenza di disciplina giustificabile.
La Corte richiama il principio già enunciato dalle Sezioni Unite del dicembre 2022, secondo cui, dopo la riforma del 1997, il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla collocazione topografica, purché non risulti in modo evidente la non riferibilità al giudizio di cassazione. Quel principio — osserva il Collegio — è già stato esteso alle modalità telematiche, valorizzando la busta telematica e il principio di conservazione degli atti.
Il percorso esegetico si fonda sulla centralità del diritto di difesa e sull’effettività della tutela giurisdizionale, che impongono di evitare eccessi di formalismo non ragionevoli e proporzionati. La funzione di rilievo sociale dell’avvocato e il rapporto di leale collaborazione con la giurisdizione escludono che da possibili abusi si tragga una regola di giudizio fondata su una generale sfiducia verso la classe forense.
Da qui l’enunciato principio di diritto e, in applicazione, la dichiarazione di ammissibilità del ricorso, con rimessione dell’esame alla Terza Sezione civile. La Corte precisa che l’esito non è mutato dalle modifiche regolamentari intervenute: la disciplina primaria dell’art. 83 cod. proc. civ. mantiene coerenza, incentrandosi sul deposito telematico dell’atto.
Nota della Redazione
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