Cessione del contratto di leasing e accertamento del credito nel fallimento (Cass. civ. Sez. III n. 15242 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessione del contratto di locazione finanziaria richiede l’accertamento del consenso del creditore ceduto, che non può essere sostituito dalla mera prosecuzione dei pagamenti da parte del cedente. Non è ammissibile la motivazione per relationem della sentenza d’appello soltanto se non si fonda su un’autonoma valutazione logico-giuridica. Dopo il fallimento del debitore, la domanda di accertamento del credito verso la società fallita è attratta dalla competenza funzionale del tribunale fallimentare, poiché l’accertamento del credito costituisce la premessa di una pretesa nei confronti della massa.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria su un’imbarcazione, garantito da fideiussione personale. In parallelo, un terzo stipulava con la società costruttrice un contratto di compravendita di altra imbarcazione, il cui corrispettivo doveva essere versato anche tramite permuta o cessione del leasing. La società non esercitava le opzioni previste dalla clausola contrattuale, rendendosi inadempiente.
Gli attori convennero in giudizio la società costruttrice e la concedente per ottenere la declaratoria della cessione e la condanna al pagamento. Sopravvenuto il fallimento della costruttrice, il giudizio fu interrotto e riassunto. Il Tribunale rigettò le domande e accolse la riconvenzionale. La Corte d’appello, in parziale accoglimento, dichiarò inammissibile la riconvenzionale e condannò la ricorrente alle spese. Da qui il ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la nullità della sentenza per motivazione per relationem, per avere la Corte territoriale richiamato la motivazione di primo grado in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., 111, comma 6, Cost. e 118 disp. att. cod. proc. civ.
Il motivo è infondato. La sentenza impugnata si fonda su un autonomo ragionamento logico-giuridico e su un corretto riferimento alla giurisprudenza di legittimità. Quanto al rigetto della domanda di accertamento della cessione, la pronuncia ha motivato l’assenza di prova del consenso del creditore ceduto, essendo anzi in atti la prova della volontà contraria. La Corte valorizza inoltre il fatto che la ricorrente abbia continuato a versare i canoni oltre il periodo della pretesa cessione: in assenza dell’assenso del ceduto, il rapporto non può essersi perfezionato.
Con il secondo motivo la ricorrente censurava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 24, 52 e 92 ss. R.D. n. 267 del 1942, per aver la Corte d’appello dichiarato improcedibile la domanda di accertamento della cessione a causa del fallimento della costruttrice.
Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio secondo cui ogni pretesa creditoria verso il soggetto fallito va fatta valere nel procedimento di verificazione dei crediti in sede fallimentare, previa insinuazione al passivo. Richiamando Cass. sez. I n. 19914 del 2017, Cass. sez. 6-3 n. 15982 del 2018 e Cass. sez. III n. 20350 del 2005, la Corte ribadisce che la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare attrae anche l’accertamento dell’an debeatur che costituisce premessa di una pretesa verso la massa. Nel caso concreto, l’accertamento dell’obbligo della fallita di pagare i canoni del leasing rappresenta la premessa di una successiva pretesa nei confronti della massa.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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