Doppia conforme e omesso esame del fatto nel ricorso tributario (Cass. civ. Sez. V n. 6062 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per il limite preclusivo della doppia conforme di cui all’art. 384, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il ricorso che non rappresenti la diversità delle ragioni delle due sentenze di merito, quando il giudice d’appello abbia rigettato l’impugnazione per le stesse ragioni poste a base della pronuncia di primo grado. Il motivo che censura la dedotta erronea individuazione del dies a quo del termine per proporre ricorso non denunzia l’omesso esame di un fatto inteso come precisa circostanza naturalistica o dato materiale, ma lamenta un errore di giudizio, integrando una censura estranea al paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. Restano assorbite le ulteriori censure di merito non esaminate dal giudice territoriale.

Il Fatto

La contribuente proponeva appello contro la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato tardivo il ricorso introdotto dinanzi alla giustizia tributaria. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’impugnazione, confermando che il ricorso andava proposto entro sessanta giorni dalla notifica e non dal diverso termine indicato dall’ordinanza del giudice dell’esecuzione.

Avverso tale pronuncia la contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo. Le Agenzie delle Entrate e delle Entrate-Riscossione resistevano con controricorso. Il Consigliere delegato proponeva la definizione agevolata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e la ricorrente chiedeva la decisione, depositando memoria.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per più ragioni. Il motivo intercetta anzitutto il limite preclusivo della doppia conforme: la ricorrente non ha rappresentato la diversità delle ragioni delle due sentenze di merito, emergendo dalla pronuncia impugnata e dal medesimo ricorso che il giudice d’appello ha rigettato per le stesse ragioni della prima decisione, ossia la ritenuta tardività del ricorso originario.

Il motivo, inoltre, non denunzia l’omesso esame di un fatto inteso nella sua evidenza di accadimento storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali. La ricorrente lamenta piuttosto la dedotta erronea valutazione circa il dies a quo del termine dei sessanta giorni, che integra, al più, un errore di giudizio, non un omesso esame del fatto.

La Corte richiama sul punto una serie di precedenti, tra cui Cass. n. 2630/2024, Cass. n. 5947/2023 e Cass. n. 26934/2023 quanto alla doppia conforme, e Cass. n. 17005/2024, Cass. n. 13555/2023 e Cass. n. 18318/2023 quanto alla nozione di fatto rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.

Resta assorbito l’esame delle ulteriori censure contenute nella seconda parte del motivo, attinenti a questioni di merito non esaminate dal giudice regionale in ragione della ritenuta tardività del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con un unico compenso, stante l’unica difesa dell’Avvocatura. La ricorrente è inoltre condannata, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore delle controricorrenti e, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., al versamento in favore della cassa delle ammende. Ricorrono infine i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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