Definizione agevolata liti fiscali pendenti e status formale di parte (Cass. civ. Sez. V n. 17494 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, l’art. 1, comma 186, della legge n. 197/2022 richiede che l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli rivesta lo status formale di parte processuale alla data del 1° gennaio 2023. Tale status sussiste solo se l’ente è stato evocato in giudizio, chiamato o è intervenuto volontariamente entro quella data. Ne consegue che non sono definibili le controversie instaurate nei confronti del solo agente della riscossione, ancorché relative a tributi amministrati dalle predette Agenzie. È ammissibile il ricorso immediato per cassazione avverso il diniego di definizione della lite pendente in fase di legittimità. Integra vizio di motivazione apparente la sentenza che ometta di esaminare gli atti interruttivi della prescrizione indicati dalla parte.
Il Fatto
Con avviso di intimazione notificato nel gennaio 2018, l’agente della riscossione ha richiesto a una contribuente, quale erede coobbligata in solido, il pagamento dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali e derivati per il 2005. La contribuente ha impugnato l’atto davanti alla CTP di Terni, deducendo la prescrizione quinquennale; l’agente ha eccepito la natura decennale del termine, trattandosi di accise sulla lavorazione dei tabacchi, e comunque l’interruzione.
La CTP ha accolto il ricorso. La CTR dell’Umbria, con sentenza n. 315/01/2019, ha confermato la decisione. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Nelle more, la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che l’ha denegata; avverso il diniego ha proposto ricorso successivo per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale il ricorso successivo avverso il diniego di definizione agevolata. Ne afferma l’ammissibilità, richiamando il principio per cui è esperibile il ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego ove la lite penda in fase di legittimità, con pienezza di sindacato dell’organo dinanzi al quale pende il giudizio, secondo Sez. V n. 31049 del 2018, Cass. n. 24530 del 2019, Sez. V n. 30704 del 2021 e Sez. V n. 28168 del 2023.
Nel merito, il secondo motivo del ricorso successivo è infondato. L’art. 1, comma 186, della legge n. 197/2022 prevede la definizione agevolata per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La Corte ricostruisce la ratio dell’istituto, che ricalca lo schema della pace fiscale del d.l. n. 119/2018, differenziandosene per il venir meno del riferimento all’atto impositivo e per l’estensione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il primo requisito di ammissibilità attiene alla natura soggettiva della controversia. Occorre guardare al profilo formale: è sufficiente che lo status di parte sia posseduto dall’Agenzia al 1° gennaio 2023. Saranno definibili i giudizi nei quali gli enti siano stati evocati, chiamati o siano intervenuti volontariamente entro quella data. La Corte richiama la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 e, per la precedente edizione, la circolare n. 6/E del 1° aprile 2019, che escludono dalla definizione le liti nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione.
Restano pertanto escluse dal perimetro applicativo le controversie instaurate nei confronti della sola Agenzia delle entrate-Riscossione, qualora l’ente creditore non sia intervenuto entro il 1° gennaio 2023. Il rigetto del ricorso successivo impone l’esame del ricorso principale.
Il secondo motivo è fondato, con assorbimento degli altri. La Corte richiama il ius receptum secondo cui il vizio di motivazione apparente ricorre quando il giudice, violando l’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e l’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, omette di esporre le ragioni del proprio convincimento, rendendo impossibile ogni controllo (Cass. n. 2876 del 2017, Cass. n. 9105 del 2017, Sez. V n. 2392 del 2024). La CTR, a fronte dell’iscrizione a ruolo di accise sugli oli minerali per il 2005, ha fatto apoditticamente riferimento alla lavorazione dei tabacchi e ad altra società, senza indicare le ragioni del disconoscimento della coobbligazione ereditaria. Quanto agli atti interruttivi, il giudice di appello non ha spiegato perché fossero inidonei allo scopo. La sentenza non attinge quindi il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Per l’effetto la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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