Specializzandi: risarcimento dal 1983 e aestimatio ex lege n. 370/1999 (Cass. civ. Sez. III n. 2809 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva n. 82/76/CEE spetta anche ai medici iscritti alle scuole di specializzazione in anni accademici anteriori al 1982-1983, ma in tal caso il ristoro è dovuto solo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione del corso. La questione della debenza del diritto dal momento della scadenza del termine di trasposizione costituisce quaestio iuris basata su fatti allegati dagli stessi attori e, come tale, rilevabile anche per la prima volta in sede di legittimità. La liquidazione del danno non può essere subordinata alla prova che i corsi frequentati prima del 1991 avessero le stesse caratteristiche di quelli disciplinati dal d.lgs. n. 257/1991. L’aestimatio del pregiudizio deve seguire la misura indennitaria fissata dall’art. 11 della legge n. 370/1999, espressione di un adempimento parziale soggettivo.

Il Fatto

I medici specializzandi, dopo la laurea, si erano iscritti a una scuola di specializzazione e, nel periodo compreso tra il 1982 e il 1991, non avevano percepito alcuna retribuzione. Hanno convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie in materia, avvenuta solo con la legge n. 257/1991.

Il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda liquidando la somma prevista dalla legge n. 370/1999. La Corte d’appello di Venezia, rigettando l’appello principale dell’amministrazione e accogliendo quello incidentale degli attori, ha ritenuto il credito soggetto a prescrizione decennale e ha corretto la misura del danno, elevandola a quella prevista dal d.lgs. n. 257/1991. L’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Con i primi due motivi l’amministrazione censura la sentenza per aver riconosciuto il risarcimento anche a chi si era iscritto prima del 1982 e, in subordine, per aver liquidato il danno sull’intera durata del corso anziché sul solo periodo successivo al 1° gennaio 1983. La Corte richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 3 marzo 2022, causa C-590/20, secondo cui l’obbligo di remunerazione adeguata vale, alle stesse condizioni, anche per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore della direttiva.

Il principio è stato recepito dalle Sezioni Unite n. 20278 del 23.06.2022: il diritto al risarcimento spetta anche agli iscritti negli anni anteriori al 1982-1983, ma solo per il periodo tra il 1° gennaio 1983 e la fine della formazione. I motivi sono pertanto fondati.

La Corte esclude poi la formazione di un giudicato interno. In primo grado la questione non era stata discussa né decisa, e in appello l’amministrazione aveva devoluto l’an debeatur e la qualificazione del diritto: il problema della quantificazione era quindi necessariamente devoluto al giudice di appello, quale conseguenza di quella impugnazione. La questione della debenza solo dal momento di scadenza del termine direttivo è quaestio iuris basata su fatti (l’inizio dei corsi) allegati dagli stessi attori.

Il terzo motivo è accolto. La Corte ribadisce il principio secondo cui il legislatore, con l’aestimatio dell’art. 11 della legge n. 370/1999, ha posto in essere un adempimento parziale soggettivo, valevole anche per i non ricompresi nella norma, ai quali non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991: quel decreto ha disciplinato le situazioni future con condizioni di frequenza diverse e più impegnative (Sez. Un. n. 30649 del 27.11.2018). Il danno va quindi liquidato nella misura di euro 6.713,94 e non di euro 11.103.

Il quarto motivo, relativo al danno da mora, resta assorbito, perché la cassazione impone al giudice di rinvio una nuova stima del credito. Il quinto, con cui si chiede la decisione nel merito, è una mera istanza, a sua volta assorbita. La Corte accoglie i primi tre motivi, cassa la sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.

Nota della Redazione

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