Doppia conforme e onere di allegazione della nullità negoziale (Cass. civ. Sez. I n. 1843 del 25.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado, il ricorrente che deduca l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due conformi decisioni, dimostrando che esse sono tra loro diverse e che non opera la preclusione di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.. Il fatto decisivo oggetto di censura deve consistere in un preciso accadimento o circostanza storico-naturalistica, non assimilabile a questioni o argomentazioni, quale l’omessa valutazione di un’eccezione. Il potere di rilievo d’ufficio della nullità negoziale, ai sensi degli artt. 1418 e 1421 cod. civ., presuppone che la nullità emerga ex actis, non potendo il giudice procedere di iniziativa ad accertamenti di fatto; ne consegue che chi lamenti in sede di legittimità il mancato rilievo ufficioso deve dedurre, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, l’emersione nel giudizio di merito degli elementi idonei a fondare detta nullità.

Il Fatto

Due fideiussori propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che aveva respinto il loro appello. Il giudizio di merito riguardava l’accertamento del saldo debitorio di due conti anticipi e di un conto corrente accesi da una società presso una banca. Il Tribunale aveva accertato i saldi, condannato i ricorrenti, quali fideiussori delle obbligazioni sociali, al pagamento delle relative somme e dichiarato improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dalla banca nei confronti del fallimento della società.

La Corte di appello aveva disatteso il gravame, ritenendo che la produzione in giudizio dei contratti equivalesse alla loro sottoscrizione e che fosse infondata la censura sugli interessi usurari, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. I ricorrenti prospettano due motivi: omesso esame di fatto decisivo, per il mancato esame dell’eccezione di nullità delle fideiussioni, e violazione degli artt. 1418 e 1421 cod. civ., per non aver la Corte territoriale dichiarato d’ufficio la nullità dei contratti di fideiussione succedutisi nel tempo. Resiste la cessionaria del credito, intervenuta ex art. 111 cod. proc. civ. quale successore della banca; il fallimento non si difende.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che nella specie ricorre l’ipotesi della cd. doppia conforme di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.. In tale evenienza grava sul ricorrente che impugni la sentenza di appello per omesso esame di fatto decisivo l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e di quella di rigetto dell’appello, così da dimostrare che esse sono tra loro diverse e che, pertanto, non trova applicazione la regola preclusiva della censura. Il ricorrente non assolve a tale onere, con la conseguenza che opera la preclusione all’esame della censura derivante dalla richiamata disposizione.

La Corte aggiunge, in ogni caso, che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile al caso in esame, riferisce l’omesso esame a un fatto decisivo per il giudizio, ossia a un preciso accadimento o a una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile a questioni o argomentazioni, quali l’omessa o erronea valutazione di una eccezione. Il motivo, pertanto, non può essere scrutinato nel merito.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Il potere di rilevazione della nullità negoziale esige che la stessa emerga ex actis, non potendo il giudice procedere di sua iniziativa ad accertamenti di fatto diretti a stabilire se essa sussista. Ne deriva che, ove si lamenti in sede di legittimità il mancato rilievo ufficioso dell’invalidità, occorre dedurre, a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità, anche l’emersione nel corso del giudizio di merito degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare la nullità.

Anche tale onere resta inadempiuto, per cui la doglianza non è esaminabile. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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