L’impugnazione dell’estratto di ruolo richiede la prova dell’interesse alla tutela immediata (Cass. civ. Sez. 5 n. 12367 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è impugnabile: il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per effetto delle situazioni tassativamente indicate dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. La norma, che specifica l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, si applica ai processi pendenti. La carenza di tale specifico interesse ad agire determina l’inammissibilità dell’impugnazione diretta o anticipata, senza comprimere la possibilità di una tutela successiva nelle forme delle opposizioni esecutive. L’impugnazione della sola decisione sulle spese non scinde il legame di accessorietà con l’opposizione esperita avverso l’estratto di ruolo, sicché l’inammissibilità del ricorso impedisce l’esame anche del capo relativo alle spese processuali.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione avverso ruoli esattoriali e relative cartelle di pagamento, eccependo l’estinzione della pretesa per prescrizione e l’omessa notifica. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, condannando l’ente impositore al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari.
Il contribuente proponeva appello limitatamente alla liquidazione delle spese, chiedendone la riliquidazione. Il giudice di secondo grado rigettava il gravame, compensando le spese del grado, ritenendo integrata un’ipotesi di acquiescenza tacita alla sentenza di primo grado ex art. 329 cod. proc. civ., a seguito del pagamento da parte dell’Amministrazione di quanto liquidato. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente la questione, rilevabile anche d’ufficio, dell’ammissibilità dell’originario ricorso con cui erano stati impugnati gli estratti di ruolo, atteso che nelle fasi di merito non era intervenuta alcuna statuizione in punto di interesse all’impugnazione, questione fondante sulla quale non può essersi formato alcun giudicato implicito.
Richiamando il principio enunciato da Sezioni Unite n. 26283/2022, la Corte rammenta che l’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4-bis, che rende l’estratto di ruolo non impugnabile, salva la dimostrazione del pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo nelle ipotesi tassative ivi elencate. Tale interesse ad agire ha natura dinamica e deve essere dimostrato nelle fasi di merito o nel giudizio di legittimità.
Nel caso di specie, l’unico thema decidendum ancora controverso concerne la liquidazione delle spese di lite. La Corte, richiamando i propri precedenti, afferma che la pronuncia accessoria sulle spese è dipendente dall’esito della pronuncia sulla domanda principale, configurandosi l’accessorietà come correlazione logica alla vicenda processuale principale. L’impugnazione della sola decisione sulle spese non scinde pertanto il legame di accessorietà con l’opposizione avverso l’estratto di ruolo, atteso che il criterio della soccombenza è condizionato dall’idoneità della domanda introduttiva a superare la verifica di ammissibilità.
Non avendo il contribuente allegato alcuno specifico interesse ad impugnare i ruoli, la Corte dichiara l’inammissibilità dell’originario ricorso, cassando senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., con assorbimento del motivo relativo alle spese di lite. La pronuncia, fondata sullo ius superveniens, comporta la compensazione delle spese dei gradi di merito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.