Doppia conforme preclude il vizio di motivazione per CTU non ammessa (Cass. civ. Sez. I n. 8652 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione per omessa ammissione di un mezzo istruttorio è denunciabile in cassazione solo se il mezzo investe un punto decisivo della controversia, nel senso che la prova non ammessa deve essere idonea a invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, le altre risultanze istruttorie poste a fondamento del convincimento del giudice di merito. La doppia conforme preclude la proponibilità del vizio motivazionale. Non integra vizio di motivazione la scelta del giudice di merito di non ammettere la CTU quando la richiesta è formulata in modo generico: si tratta di espressione della discrezionalità valutativa, estranea al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di una società, promuoveva azione di accertamento negativo della pretesa creditoria avanzata da una banca, fondata su due contratti di conto corrente e su una fideiussione omnibus asseritamente sottoscritta nell’interesse della società. Nel corso del giudizio interveniva il fallimento della società e la causa proseguiva nei confronti del solo garante.
Il Tribunale di Roma respingeva le domande attoree e accoglieva la domanda riconvenzionale della banca, condannando il ricorrente al pagamento. La Corte di Appello di Roma rigettava il gravame. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte di merito considerato esplorativa la CTU, ritenuta invece necessaria come unico mezzo di accertamento dei fatti. La Corte dichiara la censura inammissibile: il vizio di motivazione per omessa ammissione di un mezzo istruttorio è denunciabile solo ove la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con giudizio di certezza, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie.
La Corte richiama Cass. n. 18072 del 2024 e Cass. n. 16214 del 2019, nonché Cass. n. 5654 del 2017, per qualificare la censura come denuncia di vizio motivazionale. Rileva però che l’esistenza della doppia conforme preclude, nel caso concreto, la proponibilità di tale vizio. Nel resto, la censura si risolve in una confutazione della valutazione delle risultanze istruttorie, come tale preclusa in sede di legittimità.
Il secondo motivo lamentava violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stata la CTU non ammessa senza giustificazione. Anche tale censura è inammissibile: non coglie la ratio decidendi, che individua la ragione della non ammissione nella genericità della formulazione della richiesta, e non si confronta adeguatamente con il suo contenuto.
La Corte ribadisce che la valutazione del materiale probatorio, in quanto diretta a scegliere tra i possibili contenuti informativi offerti dal singolo mezzo di prova, costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali del giudice di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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