Fideiussione esclusa dalla mediazione obbligatoria in materia assicurativa (Cass. civ. Sez. III n. 1791 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La controversia che trae origine dall’escussione di una polizza fideiussoria prestata a garanzia dell’adempimento di obblighi contrattuali non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. La polizza fideiussoria, pur rilasciata da una compagnia assicurativa, non ha natura assicurativa ma funzione di garanzia e, anche a prescindere dalla sua qualificazione come fideiussione o garanzia autonoma, è estranea ai “contratti assicurativi, bancari e finanziari” per i quali la mediazione è condizione di procedibilità. Ne consegue che l’eccezione di improcedibilità dell’azione monitoria è priva di fondamento sostanziale, oltre che tardiva se formulata nella memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ. e non entro il termine di cui al comma 4 dell’art. 5.
Il Fatto
Una società di costruzioni proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in favore di una compagnia assicurativa, con cui si chiedeva il pagamento di quanto la controparte aveva versato, in qualità di garante escusso, a seguito dell’inadempimento dell’obbligato principale. La garanzia era costituita da una polizza fideiussoria rilasciata in favore della Regione Marche a tutela degli obblighi assunti in un contratto di appalto.
Respinta l’opposizione in primo grado, la società interponeva appello, deducendo l’improcedibilità dell’azione monitoria per mancato espletamento della mediazione obbligatoria. La Corte d’appello di Milano rigettava il gravame, ritenendo l’eccezione non tempestivamente formulata. La società ricorreva allora per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censurava la sentenza d’appello per non essersi uniformata al principio delle Sezioni Unite n. 19596 del 2020, secondo cui, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con decreto ingiuntivo, una volta instaurata l’opposizione l’onere di promuovere la mediazione incombe sulla parte opposta, con conseguente revoca del decreto in caso di sua inerzia.
La Corte reputa il motivo infondato, perché il principio invocato presuppone che la controversia rientri nell’ambito della mediazione obbligatoria, circostanza che nel caso di specie non ricorre. La lite ha infatti ad oggetto l’azione di regresso del garante a seguito dell’escussione di una polizza fideiussoria, quindi un contratto che non appartiene alla specie dei “contratti assicurativi, bancari e finanziari” indicati dalla norma.
La Corte sottolinea che la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma funzione di garanzia, e che, a prescindere dalla sua qualificazione come fideiussione o come garanzia autonoma, essa esula dall’ambito di operatività dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Viene richiamata la lettura rigorosa e non estensiva della nozione di contratti bancari e finanziari, già affermata con riferimento al leasing immobiliare (Cass. sez. 3 n. 12883 del 2021 e n. 30520 del 2019), all’assegno bancario (Cass. sez. 6-1 n. 9204 del 2020) e alla stessa fideiussione (ordinanza n. 31209 del 2022), che ne aveva escluso la tipicità come contratto bancario.
Esclusa l’obbligatorietà della mediazione, resta irrilevante che il comma 4 dell’art. 5 preveda un differente regime decadenziale per l’opposizione a decreto ingiuntivo, nonché la questione su chi debba introdurre la procedura. La Corte osserva infine che l’eccezione di improcedibilità era stata formulata tardivamente, e cioè nella memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ., ben oltre il termine previsto dal richiamato comma 4.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’applicazione degli art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., stante la definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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