Decadenza dall’azione e ricostruzione degli elenchi di variazione INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8651 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La violazione di legge ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma e implica un problema interpretativo della stessa. L’allegazione di un’erronea applicazione della legge per carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione. La ricostruzione dei fatti storici, quale è il contenuto degli elenchi di variazione, costituisce un prius rispetto all’applicazione delle norme di diritto ed è censurabile nei soli limiti dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. La decadenza dall’azione giudiziaria impedisce l’accertamento del rapporto di lavoro agricolo, presupposto imprescindibile dell’obbligazione contributiva e di ogni connesso diritto del lavoratore.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l’anno 2011, con conseguente aggiornamento dell’estratto contributivo. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’appello di Bari, con diversa motivazione, avevano rigettato la domanda.

La Corte territoriale ha ritenuto maturata la decadenza dall’esercizio del diritto ai sensi dell’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, sul rilievo che il disconoscimento delle 150 giornate lavorative era stato notificato con il secondo elenco nominativo trimestrale del 2014, mediante pubblicazione telematica sul sito dell’Istituto. Di qui la tardività dell’azione, proposta con ricorso depositato il 14 marzo 2018.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso denunciava la falsa applicazione dell’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, per avere la Corte territoriale individuato il dies a quo del termine di decadenza nella pubblicazione del secondo elenco di variazione del 2014 anziché nella data di rilascio dell’estratto conto assicurativo.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Ha richiamato il costante insegnamento secondo cui la violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma e implica un problema interpretativo di quest’ultima. L’allegazione di un’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è invece mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (in ultimo, Cass. n. 25182 del 2024).

Ne discende che la ricostruzione dei fatti storici, quale è anche il contenuto degli elenchi di variazione, costituisce un prius rispetto all’applicazione delle norme di diritto ed è censurabile, in sede di legittimità, nei soli limiti del vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel caso di specie non ritualmente prospettato, secondo gli enunciati di Cass., Sez. Un., n. 8053 e 8054 del 2014.

L’accoglimento di tale rilievo assorbe il secondo motivo, relativo all’aggiornamento contributivo. La Corte ha poi ribadito che la decadenza dall’azione giudiziaria impedisce l’accertamento del rapporto di lavoro agricolo, presupposto imprescindibile dell’obbligazione contributiva e, in modo speculare, di ogni connesso diritto del lavoratore.

Quanto alle spese, la Corte ha applicato il criterio della soccombenza, escludendo i presupposti dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., applicabile ai soli giudizi in cui oggetto diretto della domanda sia una prestazione previdenziale o assistenziale (Cass. n. 16676 del 2020 e successive conformi). Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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