Doppia conforme, inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello (Cass. pen. Sez. V n. 23020 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di doppia conforme, le sentenze di primo e di secondo grado si saldano in un unico corpo argomentativo, con reciproca integrazione motivazionale. Il giudice d’appello non è tenuto ad analizzare dettagliatamente ogni deduzione delle parti né a esaminare singolarmente ogni risultanza processuale: è sufficiente che esponga in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver considerato i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi. In tale prospettiva risultano implicitamente superate le deduzioni difensive logicamente incompatibili con la decisione adottata. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi, non assolvendo la funzione di critica puntuale della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 7 ottobre 2025, ha rigettato il gravame proposto dall’imputato avverso la sentenza con cui il Tribunale di Enna lo aveva dichiarato responsabile dei reati di truffa aggravata di cui agli artt. 640, comma secondo, n. 1, e 61, n. 7, cod. pen. e di falso per induzione di cui agli artt. 48, 479 e 61, n. 2, cod. pen.
Nella qualità di titolare di un’azienda agricola, l’imputato aveva presentato all’Inps, tramite piattaforma telematica, modelli DMAG con l’indicazione di giornate lavorative fittizie e aveva proceduto all’assunzione fittizia di numerosi braccianti, inducendo in errore i funzionari dell’ente e ottenendo l’erogazione di prestazioni assistenziali per un ingente ammontare. Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo il difetto di consapevolezza del concorso illecito, l’insussistenza della recidiva specifica e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte premette il consolidato principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e secondo grado in caso di doppia conforme, richiamando le Sezioni Unite n. 6682 del 1992 e numerosi arresti conformi. Ne deriva che il giudice d’appello può esporre in modo logico e complessivo le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver considerato i fatti decisivi, senza necessità di confutare espressamente ogni deduzione difensiva.
La Corte ribadisce poi che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati o privi di correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato. Non assolve la funzione tipica di critica puntuale il ricorso che si limiti a reiterare i motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi. Il controllo di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e dell’assenza di manifesta illogicità, non potendo il giudice di legittimità sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del merito.
Applicando tali principi, la Corte dichiara i motivi concernenti il merito della responsabilità aspecifici e manifestamente infondati, poiché si risolvono nella sollecitazione di una rilettura degli elementi di prova. Quanto alla recidiva specifica, i giudici di merito hanno correttamente valorizzato il precedente per truffa e la natura economica delle condotte, riconducibili a una unitaria strategia imprenditoriale: i reati della stessa indole, ex art. 101 cod. pen., non richiedono l’identità della norma incriminatrice, ma caratteri fondamentali comuni desunti dalla natura dei fatti o dai moventi.
Infine, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte lo ritiene sorretto da motivazione adeguata, incentrata sulla gravità della condotta e sull’assenza di elementi positivamente valutabili. La Corte esclude poi che, a fronte della manifesta infondatezza dei motivi, possa rilevarsi la prescrizione maturata, richiamando le Sezioni Unite n. 32 del 2000. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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