Reiterabilità del sequestro preventivo su nuovi elementi e rivendica del terzo (Cass. pen. Sez. 6 n. 2336 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo può essere legittimamente reiterato su beni già sottoposti a vincolo reale, quando il nuovo decreto si fondi su una esigenza cautelare diversa da quella inizialmente ipotizzata o su elementi di prova precedentemente non esaminati. La natura probatoria o preventiva del precedente sequestro è irrilevante, se il nuovo provvedimento ablatorio è sorretto da presupposti autonomi. Nel procedimento di riesame, il Tribunale decide incidentalmente sulla proprietà delle cose sequestrate; la remissione della controversia al giudice civile è obbligatoria solo quando, annullando il vincolo, debba disporre la restituzione al terzo che rivendichi la titolarità. La mancata verbalizzazione di operazioni di sequestro probatorio non determina nullità, salvo che sia dedotta una specifica lesione del diritto di difesa.
Il Fatto
La Corte di appello, su richiesta del Pubblico ministero, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione di una somma in contanti, ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309/1990. Il provvedimento era successivo alla condanna per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, divenuta irrevocabile in pendenza dell’incidente cautelare. Avverso il decreto avevano proposto richiesta di riesame sia il condannato sia il padre, quale terzo avente diritto alla restituzione, dichiarandosi effettivo titolare della somma. Il Tribunale aveva respinto le istanze, e i due proponevano distinti ricorsi per Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha scrutinato i motivi di ricorso, evidenziando una questione di interesse ad impugnare per il condannato, qualora il denaro fosse stato rivendicato dal terzo. Nel merito, ha chiarito che il primo sequestro aveva natura probatoria, non essendo stato convalidato dal G.I.P. e avendo la difesa attivato i rimedi tipici di quel tipo di vincolo. Il nuovo sequestro, però, si fondava su elementi di prova ulteriori e diversi, rendendo possibile la reiterazione del vincolo reale. In tema di sproporzione patrimoniale, la censura del condannato è stata ritenuta generica, perché priva dell’indicazione delle ragioni per cui l’ordinanza impugnata si sarebbe discostata dai principi richiamati.
Quanto al ricorso del terzo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla titolarità della somma, poiché il Tribunale aveva fornito una motivazione approfondita sulla disponibilità del denaro. Nessun travisamento per omissione è stato ravvisato, essendo stata valutata la documentazione prodotta e superata con argomentazioni plausibili. Inoltre, l’eventuale vizio di motivazione non sarebbe stato comunque prospettabile in Cassazione, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
La censura relativa alla verbalizzazione delle operazioni di sequestro è stata ritenuta non pertinente, in quanto le eventuali irregolarità non comportano nullità e gli oggetti non sequestrati erano rimasti disponibili per gli accertamenti difensivi. In merito alla remissione al giudice civile, la Corte ha precisato che questa è obbligatoria solo quando il giudice del riesame, annullando il sequestro, deve disporre la restituzione delle cose. Tale condizione non ricorre nel caso di specie, perché il vincolo era stato confermato.
Da ultimo, la Corte ha rilevato una situazione singolare: il sequestro preventivo era stato emesso in pendenza del ricorso per Cassazione contro la sentenza di condanna. La definitività della sentenza non aveva determinato la revoca automatica del vincolo né la confisca, creando un vuoto decisorio che il giudice di legittimità non poteva colmare. Ha quindi indicato al giudice dell’esecuzione la competenza a provvedere sulle sorti del vincolo, escludendo l’applicazione della sanzione per l’inammissibilità dei ricorsi, in ragione della peculiarità della situazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.