Errore su requisiti reddito cittadinanza non scusa legge penale (Cass. pen. Sez. 7 n. 9528 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepire il reddito di cittadinanza, essendo il precetto penale integrato dalle disposizioni che disciplinano i requisiti per l’accesso al beneficio, si risolve in un errore su legge penale che non esclude il dolo, ai sensi dell’art. 5 cod. pen.. L’errore non è scusabile qualora la normativa di riferimento non presenti profili di oscurità. La recidiva di cui all’art. 99, primo comma, cod. pen. non richiede alcun collegamento tra il reato per cui si procede e i precedenti penali dell’imputato.
Il Fatto
L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la condanna alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, per aver reso dichiarazioni false al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, omettendo di dichiarare il proprio stato detentivo.
La difesa aveva dedotto, con il primo motivo, il travisamento della prova sull’elemento soggettivo, sostenendo che i moduli erano stati presentati telematicamente tramite il CAF e che non era mai stato acquisito un modello sottoscritto dall’interessato, configurandosi un mero errore scusabile. Con il secondo e il terzo motivo erano stati dedotti, rispettivamente, il vizio di motivazione sulla recidiva e la manifesta illogicità in ordine al bilanciamento delle circostanze.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente qualificato il ricorso come inammissibile, poiché costituito da doglianze generiche in punto di fatto, riproduttive di censure già vagliate e disattese dai giudici di merito, oltre che carente nel richiamo agli atti rilevanti.
Quanto al primo motivo, la Corte ha evidenziato che i giudici di merito avevano correttamente fondato la decisione sulle risultanze probatorie, ossia la falsità delle dichiarazioni contenute nelle domande di reddito di cittadinanza e nelle correlate Dichiarazioni Sostitutive Uniche ai fini ISEE, dove deve essere indicata la presenza di misure cautelari o condanne definitive, quale requisito ostativo all’accesso al beneficio. L’art. 2 del d.l. n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019, integra il precetto penale di cui all’art. 7 del medesimo decreto: ne deriva che l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepire il reddito di cittadinanza si risolve in un errore su legge penale, che non esclude il dolo ai sensi dell’art. 5 cod. pen..
La Corte ha poi escluso la scusabilità dell’errore, rilevando che la normativa in tema di concessione del beneficio non presenta i connotati di oscurità genericamente prospettati dalla difesa.
In riferimento alla recidiva, la Corte ha ritenuto che la censura difensiva proposta in appello fosse generica, perché priva di puntuale contestazione sulla carenza di valutazione della pericolosità sociale. La doglianza sollevata in appello concerneva, infatti, solo l’assenza di collegamento con i precedenti penali, circostanza non richiesta dalla recidiva di cui all’art. 99, primo comma, cod. pen.. Il giudice di secondo grado aveva quindi correttamente risposto alla censura come formulata.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata, che aveva evidenziato l’assenza di elementi valutabili a favore dell’imputato, rimasto privo di segni di resipiscenza. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.