Bancarotta documentale: distinzione dolo specifico e generico in contabilità (Cass. pen. Sez. 5 n. 10965 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’ipotesi c.d. “specifica” di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. richiede il dolo specifico di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; la condotta di omessa tenuta, anche parziale, dei libri contabili è riconducibile a tale fattispecie solo se sorretta da siffatta finalità, non potendosi altrimenti distinguere dalla bancarotta semplice documentale. L’ipotesi c.d. “generale”, integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, presuppone un accertamento sui libri effettivamente rinvenuti e si realizza con l’annotazione originaria di dati falsi o l’omessa annotazione di dati veri, essendo assistita dal dolo generico.
Il Fatto
La Corte d’appello di Ancona confermava la condanna dell’imputata, quale amministratore unico di una società cooperativa dichiarata fallita, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e di bancarotta preferenziale. Nel ricorso per cassazione, la difesa deduceva l’erronea applicazione dell’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., contestando la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato documentale e l’esistenza stessa dell’elemento oggettivo quanto alla sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino, nonché l’integrazione della fattispecie distrattiva in relazione alla cessione dei beni aziendali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ripercorre gli arresti giurisprudenziali in tema di bancarotta documentale per chiarire la distinzione tra le due fattispecie di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. L’ipotesi “specifica” consiste nella sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri contabili e richiede il dolo specifico; la condotta di omessa tenuta, anche parziale, vi rientra solo se sorretta dalla finalità di recare pregiudizio ai creditori. L’ipotesi “generale” si realizza invece tramite un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità e richiede il solo dolo generico.
Nel caso di specie, la Suprema Corte osserva che i giudici di merito hanno correttamente ricondotto la condotta alla fattispecie “generale”, avendo accertato la mancata riapertura in continuità dei saldi contabili e la ricostruzione non corretta e incompleta dell’ultima situazione contabile, elementi che hanno impedito la piana ricostruzione del patrimonio sociale. La Corte evidenzia che le annotazioni incomplete che incidono sul principio di continuità, impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari, creano l’inganno punito nella bancarotta “generale”, a nulla rilevando l’esistenza dei bilanci di esercizio regolarmente depositati.
Quanto alla bancarotta patrimoniale, la Corte ritiene immune da censure la motivazione dei giudici di merito che hanno valorizzato la complessiva operazione di dismissione degli asset aziendali in favore di una società di nuova costituzione riconducibile alla stessa imputata, la svendita del magazzino con un abbattimento di circa il 70% del valore di costo e l’utilizzo dell’introito per rimborsare i finanziamenti soci, elementi ritenuti indicativi della volontà di sottrarre garanzie ai creditori. La Corte giudica infine inammissibile, perché nuova, la questione relativa all’applicabilità della regola della postergazione ai finanziamenti erogati nelle società cooperative, non essendo stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
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Nota della Redazione
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