Doppia conforme e tassabilità dei redditi illeciti del dipendente infedele (Cass. civ. Sez. V n. 5174 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di doppia conforme, il ricorso per cassazione che deduca l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile quando la decisione di secondo grado sia fondata sul medesimo iter logico-argomentativo della pronuncia di primo grado, non rilevando che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori. Il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità. Le somme illecitamente conseguite dal dipendente mediante appropriazione di fondi sono redditi soggetti a imposizione ai sensi dell’art. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993, a nulla rilevando la pendenza del procedimento penale.

Il Fatto

La Guardia di Finanza concludeva una verifica fiscale nei confronti di un dipendente bancario, contestando la mancata dichiarazione e la sottoposizione a tassazione delle somme di cui si era appropriato, mediante artifizi contabili, ai danni dell’istituto di credito. Per l’anno 2010 l’Amministrazione finanziaria contestava un maggior reddito imponibile di Euro 671.500,00. La vicenda aveva dato luogo anche a un procedimento penale, con sequestro di beni.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, resistito dall’Amministrazione finanziaria con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduceva, con unico motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in relazione alla mancanza del presupposto impositivo e alla sua quantificazione. La Suprema Corte ha ritenuto la censura inammissibile, richiamando il consolidato orientamento sulla doppia conforme.

La Corte ha ribadito che l’ipotesi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. ricorre non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori. Richiama in tal senso Cass. sez. VI-II n. 7724 del 2022.

Ha inoltre precisato che, per evitare l’inammissibilità del motivo, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle rispettive decisioni e dimostrare che sono tra loro diverse, come affermato da Cass. sez. I n. 26774 del 2016, confermata da Cass. sez. II n. 5528 del 2014. Nel caso concreto, il contribuente non ha dimostrato che la pronuncia di primo grado e quella d’appello non fossero fondate sul medesimo percorso argomentativo.

Anche qualora si fosse voluta ravvisare una violazione di legge, il ricorso sarebbe comunque infondato. L’avviso di accertamento si basava sull’attività ispettiva della Guardia di Finanza, che aveva accertato condotte di appropriazione di somme depositate presso l’istituto di credito, da sottoporre a imposizione ai sensi dell’art. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993. L’ammontare delle somme sottratte era stato determinato anche mediante accertamenti di soggetti terzi. Il ricorrente si è limitato a riproporre i propri argomenti senza confrontarsi con le decisioni di merito.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 7.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e con doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *