Rinuncia al ricorso per definizione agevolata e sopravvenuta inammissibilità (Cass. civ. Sez. V n. 22564 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, determinata dall’adesione alla definizione agevolata dei carichi tributari, comporta la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione e rende il ricorso inammissibile, a prescindere dalla notifica della rinuncia alla parte costituita. La declaratoria di inammissibilità prescinde da ogni esame del merito del motivo proposto. Le ragioni che sorreggono la rinuncia, quando riconducibili alla scelta di definizione agevolata, integrano giusto motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava un atto di pignoramento presso terzi emesso dopo la notifica di un avviso di accertamento e di tre cartelle di pagamento, relative a IRES, IVA e altri tributi per gli anni d’imposta 2013 e 2014. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello con sentenza n. 7287/05/22 dell’11/11/2022.
Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso; l’Agenzia delle entrate – Riscossione restava intimata. Nelle more, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso in ragione dell’adesione alla definizione agevolata.
La Motivazione della Corte
La Corte prende atto della rinuncia intervenuta e ne verifica gli effetti sulla pendenza del giudizio di legittimità. Il dato rilevante è la scelta della ricorrente di accedere alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, della l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Il Collegio afferma che la rinuncia produce la carenza di interesse al ricorso. Il venir meno dell’interesse è sopravvenuto e opera sul piano processuale: una volta definita in via agevolata la pretesa tributaria, non residua alcuna utilità nella decisione del motivo di legittimità.
Da qui la conseguenza: la sopravvenuta inammissibilità del ricorso. La Corte puntualizza che tale esito prescinde dalla notifica della rinuncia alla parte costituita, così sciogliendo ogni dubbio sull’osservanza delle formalità di comunicazione.
Il percorso argomentativo non investe il merito del motivo proposto, che resta assorbito dalla declaratoria. Sul governo delle spese, la Corte ravvisa nelle ragioni della rinuncia un giusto motivo per disporre la compensazione integrale tra le parti, evitando di addossare alla ricorrente il costo del giudizio che essa stessa ha abbandonato in ragione della definizione agevolata.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con spese compensate.
Nota della Redazione
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