Spese e oneri indeducibili senza prova dell’inerenza all’impresa (Cass. civ. Sez. V n. 20286 del 20.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deducibilità dei costi inerenti al consumo di carburante è condizionata all’osservanza degli adempimenti prescritti dal D.P.R. n. 444 del 1997, che non ammettono equipollenti e non possono essere sostituiti dalla mera contabilizzazione dell’operazione. Incombe al contribuente l’onere di provare l’esistenza dei costi portati in deduzione, la loro inerenza all’attività d’impresa e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, la loro coerenza economica, non essendo sufficiente la sola annotazione contabile. Per le spese di rappresentanza il rispetto dei limiti quantitativi fissati dal D.M. 19 novembre 2008 non esonera dalla prova dell’inerenza, richiesta anche per gli omaggi di importo inferiore a 50 euro. Qualora l’Ufficio dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza di un’operazione, spetta al contribuente provarne l’effettiva esistenza, senza che rilevino l’esibizione della fattura o la regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento, normalmente utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia. Il giudice tributario di merito è tenuto ad apprezzare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi offerti dall’Amministrazione, estrinsecando in motivazione i risultati del proprio giudizio, e soltanto in un secondo momento, se li ritiene gravi, precisi e concordanti, deve dare ingresso alla prova contraria.
Il Fatto
La società contribuente, esercente attività di trasporto terrestre di passeggeri, impugnava due avvisi di accertamento relativi all’anno 2015, ai fini IRES, IRAP, IVA e ritenute, con i quali l’Ufficio contestava l’indeducibilità di spese di rappresentanza, costi per viaggi e trasferte, noleggi vari e oneri per prestazioni di consulenza. Secondo l’Amministrazione, il contratto di incarico professionale stipulato con una società terza dissimulava un rapporto di lavoro subordinato instauratosi direttamente con la contribuente, con conseguente contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglieva parzialmente l’appello, confermando i recuperi solo per alcune voci e rinviando all’Ufficio per il ricalcolo. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie tutti i motivi. Quanto al primo, concernente la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione, il regolamento di cui al D.P.R. n. 444 del 1997, abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2018 ma applicabile ratione temporis, prescrive l’istituzione di apposite schede recanti la firma di convalida dell’addetto alla distribuzione e l’annotazione dei chilometri percorsi alla fine del mese o del trimestre. La Corte ribadisce che tali adempimenti costituiscono condizione imprescindibile per la deducibilità dei costi e per la detraibilità dell’IVA, non ammettendo equipollenti. La CTR, pur rilevando le carenze formali delle schede, ne aveva riconosciuto la deducibilità in assenza di contestazione sull’esistenza e sull’inerenza: decisione affetta da error in iudicando.
Con il secondo motivo la Corte censura la riconosciuta deducibilità delle spese di rappresentanza, dei viaggi e trasferte e dei noleggi. Il percorso della CTR è erroneo perché si limita a verificare l’osservanza dei limiti quantitativi previsti dal D.M. 19 novembre 2008 e dall’art. 109, comma 5, ultimo periodo, del TUIR, senza dare conto dell’assolvimento dell’onere probatorio sull’inerenza. La mera contabilizzazione non è sufficiente: occorre una documentazione che attesti importo, ragione e congruità della spesa.
Il terzo motivo riguarda gli oneri per le prestazioni di consulenza. La Corte ricorda che, quando l’Ufficio dimostri con presunzioni semplici l’oggettiva inesistenza dell’operazione, il contribuente non assolve il proprio onere con l’esibizione della fattura o la regolarità formale delle scritture, strumenti facilmente falsificabili. Il giudice tributario deve apprezzare singolarmente e complessivamente gli indizi e dar conto in motivazione del processo cognitivo seguito. La CTR si è invece limitata a un giudizio apodittico di carenza probatoria, senza esaminare gli indizi offerti dall’Amministrazione.
Ne risulta una motivazione che non supera il minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost., oltre alla falsa applicazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio. La Corte cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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