Presupposizione richiede verifica ex ante della volontà delle parti (Cass. civ. Sez. III n. 4970 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di presupposizione, il requisito dell’obiettività dell’evento assunto dalle parti a fondamento del negozio, pur in mancanza di espresso riferimento, richiede che il suo verificarsi sia indipendente dalla volontà e dall’attività dei contraenti. Tale requisito va accertato ex ante, con riferimento al momento generativo del rapporto, e non ex post, in base all’addebitabilità del mancato avveramento. Ne consegue che il giudice di merito, il quale si limiti ad affermare che l’evento non è addebitabile alle parti, senza chiedersi se esso dipendesse dalla loro volontà o attività, incorre in un vizio motivazionale, per avere fondato il proprio convincimento su un’affermazione generale e astratta, obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter logico seguito. Il requisito della certezza, invece, è integrato dalla sola certezza soggettiva dell’evento nella rappresentazione delle parti, non richiedendosi la certezza oggettiva né l’imprevedibilità della sopravvenuta circostanza impeditiva.
Il Fatto
Una società aveva concluso con una seconda società un contratto preliminare di affitto di ramo d’azienda, da insediare in un centro commerciale in corso di realizzazione. La promissaria affittuaria intendeva esercitarvi la propria attività di vendita di prodotti per l’igiene della persona e della casa. Secondo la tesi di quest’ultima, il preliminare era stato stipulato sul presupposto, comune a entrambe le parti, che il locale adiacente fosse affittato a un’impresa della grande distribuzione alimentare, ritenuta non concorrenziale e anzi idonea a fungere da “volano” di clientela.
Non essendosi tale circostanza avverata, la promissaria affittuaria domandava la risoluzione del preliminare e la restituzione della fideiussione prestata a garanzia. La promittente concedeva in via riconvenzionale l’accertamento dell’inadempimento della controparte e il risarcimento dei danni, anche da lesione dell’immagine. Il primo giudice rigettava la domanda principale e accoglieva in parte la riconvenzionale; la Corte d’appello ribaltava l’esito, dichiarando risolto il preliminare per mancato avveramento della presupposizione. La promittente ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso nei limiti del terzo motivo, assorbendo il quarto. I primi due sono dichiarati inammissibili. Quanto al primo, la pretesa omissione investe risultanze documentali e non fatti, così restando fuori dal perimetro dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.; inoltre la ricorrente non ha indicato il “come” e il “quando” i fatti sarebbero stati oggetto di discussione processuale, come richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. Il secondo motivo, incentrato sull’art. 1362 cod. civ., si risolve in una mera contrapposizione tra l’interpretazione proposta dalla parte e quella accolta in sentenza.
Il terzo motivo, proposto per violazione degli artt. 1362 e 1366 cod. civ., è fondato per quanto di ragione. La Corte muove dalla nozione consolidata di presupposizione: occorre una situazione di fatto o di diritto, comune a entrambi i contraenti, avente carattere tanto obiettivo — il suo verificarsi deve essere indipendente dalla volontà e dall’attività delle parti — quanto certo, elevata dai contraenti a presupposto condizionante il negozio, pur senza espresso riferimento.
L’accertamento sulla sussistenza di una condizione inespressa comune alle parti si colloca sul piano interpretativo ed è riservato al giudice di merito, non sindacabile in legittimità se sorretto da motivazione congrua. Sul requisito della certezza la sentenza impugnata resiste: rileva la sola certezza soggettiva dell’evento nella rappresentazione delle parti, non quella oggettiva, né l’imprevedibilità della sopravvenuta circostanza impeditiva. Il rilievo della ricorrente secondo cui l’esito di un preliminare non sarebbe mai certo va superato.
La sentenza, invece, difetta di motivazione congrua sul requisito dell’obiettività. La Corte territoriale si è limitata ad affermare che la mancata partecipazione dell’operatore commerciale atteso “non è addebitabile alle parti”. Ma il giudice avrebbe dovuto chiedersi non se il mancato verificarsi dell’evento, riguardato ex post, fosse addebitabile al contegno di una parte, bensì se esso, considerato ex ante, dipendesse o meno dalla volontà o attività dei contraenti. L’affermazione, generale e astratta, è obiettivamente inidonea a far conoscere il ragionamento seguito, integrando il vizio motivazionale.
Ne segue la cassazione con rinvio alla Corte d’appello, in diversa sezione e composizione, per il merito e le spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.